IL DIRETTORE GENERALE 
               della tutela delle condizioni di lavoro 
 
  Visto l'art. 197, lettera c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. che prevede  la  facolta'
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a
carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo  ed
al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e  di
medicina sociale in genere; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  28
gennaio 1995, concernente la definizione  dei  criteri,  modalita'  e
procedure per la concessione dei contributi  di  cui  alla  legge  n.
248/1976 sopracitata; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
27  febbraio  2003,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  del  17  maggio  2003,  n.  113,   recante   la
definizione dei criteri, delle modalita' e  delle  procedure  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 197 del T.U. approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65; 
  Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2007 con il quale  si  e'
provveduto all'impegno sul capitolo 3237, pg 22  (ex  capitolo  4981,
pg. 15, decreto n. 9746, clausola 01) della somma di €.  4.902.206,00
per le  finalita'  previste  dall'art.  197,  lettera  c),  del  T.U.
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  1124/65
sopracitato; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 2 dicembre 2008 - registrato alla Corte dei  conti,
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali il 19  dicembre  2008,  registro  n.  6,
foglio 197 - con il quale sono state definite le linee programmatiche
di ripartizione e di utilizzo dei fondi destinati alle  finalita'  di
cui all'art. 197, lettera c), del  T.U.  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato; 
  Rilevato  che  occorre  provvedere,   alla   individuazione   delle
tematiche di studio o ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui
all'art.  197,  lettera  c),  del  T.U.  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato; 
  Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e  di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda  ad  approfondire  le  conoscenze   scientifiche   in   materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia a categorie  di
lavoratori sia ad attivita' lavorative per le quali dette  conoscenze
permangono insufficienti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi del decreto del Ministro  del  lavoro  della  salute  e
delle politiche sociali 2 dicembre 2008, i contributi di cui all'art.
197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica n. 1124/65 e s.m.i., sono concessi per la realizzazione di
studi e ricerche nelle seguenti tematiche: 
    a) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in  materia  di
informazione e formazione per i lavoratori stranieri; 
    b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in  materia  di
informazione e formazione nelle piccole imprese artigiane; 
    c) aspetti giuridici concernenti  la  tutela  della  personalita'
morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza; 
    d) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per  la  tutela
della salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  delle  imprese  agricole
piccole e medie; 
    e)  analisi  comparata  delle  misure   e   dei   protocolli   di
sorveglianza  sanitaria  e  contrasto  alla  assunzione  di  sostanze
alcoliche e stupefacenti  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul
lavoro nei settori caratterizzati da mansioni a rischio, ai  fini  di
una loro possibile applicazione in Italia. 
    f) progettazione e sperimentazione di soluzioni  organizzative  e
gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul  lavoro  nel
settore edile. 
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o  ricerca
proposta, secondo le modalita'  di  cui  al  successivo  art.  7  del
presente decreto.