IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002  recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
dicembre 2002 recante la  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 7 marzo 2003, n. 55; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 30 marzo  2009,  n.  74,  recante  l'istituzione  di  un
attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, con il quale le attestazioni
di cui al comma 2, lettera d), e comma 5 del  medesimo  art.  5,  non
vengono rilasciate per la partecipazione ad eventi  per  i  quali  e'
stata prevista apposita attestazione di benemerenze; 
  Considerato che detto articolo deve intendersi riferito agli eventi
gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 2; 
  Ritenuto  di  dover  specificare  che  le  benemerenze   richiamate
all'art. 5, comma 6, riguardano  gli  eventi  riconosciuti  ai  sensi
dell'art. 2; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 che  vieta  l'acquisto  delle
insegne dell'attestazione di pubblica benemerenza in modo disgiunto; 
  Considerato che  al  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  pervenute   numerose
richieste da parte degli aventi diritto per acquistare le insegne  in
modo disgiunto; 
  Ritenuto di dover aderire alle richieste dei beneficiari, anche per
consentire la piu' vasta diffusione delle insegne ed al fine di poter
far conseguire ai beneficiari un risparmio nel prezzo di acquisto; 
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come
modificato dall'art. 15-ter del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.
195, convertito con modificazioni dalla legge 26  febbraio  2010,  n.
25, con il quale vengono introdotte disposizioni sull'uso  del  logo,
degli stemmi, degli emblemi, delle  denominazioni  e  di  ogni  altro
segno  distintivo  dell'immagine,  riferiti   alla   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  protezione  civile,  ivi
comprese le insegne di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
                    dei Ministri 19 dicembre 2008 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di  un  attestato  di
pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione  civile,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'art.  5,  comma  6,  dopo  le  parole  «attestazione   di
benemerenza» sono inserite le parole «di cui all'art. 2,»; 
    b) all'art. 8,  comma  2,  tra  le  parole  «acquistarsi»  e  «da
produttori», le parole «disgiuntamente ovvero» sono soppresse. 
  2. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della
protezione civile, da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, sono emanate le disposizioni attuative di cui al
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e,  in  seguito,  reso  disponibile  nel   sito
istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo
«http://www.protezionecivile.it». 
    Roma, 15 marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi