IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825,  concernente  il  regime  di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto  di  monopolio  di  Stato  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1975,  n.  724,  che  reca  disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  e  successive  modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; 
  Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio  1992,  n.  81,  che  dal  1°
gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori  di  generi
di monopolio; 
  Visto  l'art.  28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni, che stabilisce le aliquote  di  base  dell'imposta  di
consumo sui tabacchi lavorati; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  29  settembre  1997,  n.  328,
convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal  19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  misure
di  razionalizzazione   dell'organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 2004, n.  24,
convertito, con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,  che
fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta  per  le  sigarette
vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della  classe
di  prezzo  piu'  richiesta,  nella  misura  del  cento   per   cento
dell'importo di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta
legge 7 marzo 1985, n. 76; 
  Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 che ha  elevato,  ai
sensi dell'art. 1, comma 84 e dell'art. 2, comma 152, della legge  23
dicembre 1996 n. 662,  l'aliquota  di  base  della  tassazione  delle
sigarette, prevista  dal  comma  1,  lettera  a),  dell'art.  28  del
decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, dal 57 % al 58 %; 
  Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che  ha  elevato,  ai
sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge  10  dicembre  2003,  n.
341, convertito con la legge 9 febbraio 2004, n.  31,  l'aliquota  di
base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1,  lettera
a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,  dal
58 % al 58,5 %; 
  Visto l'art. 1, comma 550, della legge 23 dicembre 2005 n. 266,  in
base al quale le tabelle di ripartizione dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico  per  le  sigarette  sono  stabilite  con  riferimento  alle
sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre
mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno  di  ciascun  trimestre
solare; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  1°   luglio   2009,   che   fissa
nell'allegata tabella A, la ripartizione dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico delle sigarette; 
  Considerato  che  in  base  ai  dati   risultanti   dalle   vendite
sull'intero  territorio  nazionale,  registrate  dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nel primo  trimestre  dell'anno  2010,
per le sigarette, la classe di prezzo  piu'  richiesta  e'  risultata
essere pari ad euro  190,00  per  chilogrammo  convenzionale  e  che,
pertanto, su tale classe di prezzo  si  applica  l'aliquota  di  base
prevista dal citato art. 28, comma 1,  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  nella
misura del 58,5 per cento stabilita dal citato  decreto  direttoriale
15 ottobre 2004; 
  Considerato che, per le sigarette il cui  prezzo  e'  superiore  ad
euro 190,00 per Kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica  in
base ai due elementi, fisso e  proporzionale,  previsti  dall'art.  6
della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'  pari
al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle
sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di  base)  e
dell'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito  sulle
medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita
al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo  di  base,
diminuito dell'elemento fisso, sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico
delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; 
  Visto il decreto direttoriale  dell'8  luglio  2009  che  fissa  il
prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette in  euro  185,00
per Kg convenzionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nella  tabella  allegato  A),   che
sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 1°  luglio  2009,
e' fissata, con decorrenza  1°  aprile  2010,  la  ripartizione,  per
chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita  al  pubblico  delle
sigarette. 
  Il presente decreto, e' trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma , 26 marzo 2010 
 
                                                Il direttore: Rispoli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 330