Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche in materia di competenza della Corte di assise 
 
  (( 1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) per i delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di  tentato
omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo  mafioso
anche straniere,  e  i  delitti,  comunque  aggravati,  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»; 
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) per i delitti consumati o tentati di  cui  agli  articoli
416, sesto comma, 600, 601, 602 del  codice  penale,  nonche'  per  i
delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali  delitti  sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  dieci
anni». )) 
  2. Fermo quanto previsto dall'art. 2, le  disposizioni  di  cui  al
comma 1 si applicano anche ai procedimenti  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5,  del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Competenza della corte di  assise).  -  1.  La
          corte di assise e' competente: 
                a) per i delitti per i quali la legge  stabilisce  la
          pena dell'ergastolo o della reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a ventiquattro anni, esclusi  i  delitti,  comunque
          aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione  e
          di associazioni  di  tipo  mafioso  anche  straniere,  e  i
          delitti,  comunque  aggravati,  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
                b) per i delitti consumati  previsti  dagli  articoli
          579, 580, 584 del codice penale ; 
                c) per ogni delitto doloso se dal fatto  e'  derivata
          la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste
          dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; 
                d) per i delitti previsti dalle leggi  di  attuazione
          della XII disposizione  finale  della  Costituzione,  dalla
          legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del
          codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la
          pena della reclusione non inferiore  nel  massimo  a  dieci
          anni; 
                d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui  agli
          articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale,
          nonche' per i delitti con finalita'  di  terrorismo  sempre
          che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione
          non inferiore nel massimo a dieci anni».