IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Vista l'istanza del sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio  1973  a
Silandro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai  fini
dell'accesso all'albo degli  ingegneri  sezione  A  - settori  civile
ambientale e industriale, e  l'esercizio  in  Italia  della  medesima
professione; 
  Considerato   che    ha    conseguito    un    titolo    accademico
«Diplom-Ingenieur (FH)» presso la «Hochschule fur Technik,  Wirschaft
und Kultur» di Lipsia nel luglio 2009; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritto alla  «Bayerische
Ingenieurkammer-Bau» dal settembre 2009; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 29 gennaio 2010 in cui, con il conforme parere del rappresentante
del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta  l'istanza
volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore  industriale
dell'albo    degli    ingegneri,    in    quanto    la     formazione
accademico-professionale documentata dal sig. Telfser  non  e'  stata
ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le
lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione
di misure compensative; 
  Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza di servizi,  e'
stato espresso parere favorevole  in  ordine  alla  iscrizione  nella
sezione A settore civile ambientale; 
  Visto il conforme parere  del  rappresentante  di  categoria  nella
seduta sopra indicata; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere - sezione  A  settore  civile  ambientale  e
quella di cui e' in possesso l'istante,  per  cui  appare  necessario
applicare le misure compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio 1973 a Silandro (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Ingenieur», quale titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della
medesima professione in Italia. Il riconoscimento e'  subordinato,  a
scelta del richiedente, al  superamento  di  una  prova  attitudinale
oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per  un  periodo
di ventiquattro  mesi;  le  modalita'  di  svolgimento   dell'una   o
dell'altro sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.