IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Jeschkeit Volker, nato il 25 marzo 1954 a Minden (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur Univ.» presso la «Technische Universitat Berlin» nel luglio 1983; Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della autorita' competente tedesca, e' direttamente abilitante all'esercizio della professione di ingegnere; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010; Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1 Al sig. Jeschkeit Volker, nato il 25 marzo 1954 a Minden (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.