IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita'  
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che consente allo Stato membro di accordare,  a  titolo  transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa  per  la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; 
  Vista la nota del 20 marzo 2009, con la quale il Comitato promotore
della  IGP  Carne  di  Bufalo  Campana  ha  chiesto   la   protezione
transitoria a livello nazionale alla denominazione «Carne  di  Bufalo
Campana»; 
  Visto  il  decreto  30  giugno  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (supplemento  ordinario)  n.  162
del 15 luglio 2009 con il quale  e'  stata  accordata  la  protezione
transitoria a livello nazionale alla denominazione «Carne  di  Bufalo
Campana». 
  Vista la nota della Commissione europea del 9 dicembre 2009, con la
quale i competenti   servizi  della  Commissione  comunicano  che  la
richiesta di registrazione della «Carne di Bufalo Campana» cosi' come
presentata non soddisfa appieno i requisiti del regolamento  (CE)  n.
510/2006; 
  Vista la nota del  21  gennaio  2010,  con  la  quale  il  Comitato
promotore della IGP Carne di Bufalo Campana ha comunicato la  propria
intenzione  di  ritirare  la   richiesta   di   registrazione   della
denominazione «Carne di Bufalo Campana»; 
  Vista la nota ministeriale protocollo n. 3152 del 1° marzo 2010 con
la  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario  competente  la
domanda  di   ritiro   della   richiesta   di   registrazione   della
denominazione «Carne di Bufalo Campana»; 
  Ritenuto che si sono  concretizzate  le  condizioni  preclusive  al
mantenimento  della  protezione  transitoria  accordata   a   livello
nazionale citata  in  precedenza  e  conseguentemente  l'esigenza  di
procedere alla revoca del predetto provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto
30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana (supplemento ordinario) n.  162  del  15  luglio  2009  alla
denominazione «Carne di Bufalo  Campana»,  e'  revocata  a  decorrere
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale nella Repubblica italiana. 
    Roma, 24 marzo 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo