IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE,  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva  2006/100/CE,
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig. Pasol Georgica, cittadino rumeno, diretta
ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento dell'attestato di scuola professionale
con la qualifica di meccanico di veicoli, conseguito nel 2004  presso
la scuola professionale -  Collegio  agrario  «Constantin  Angelescu»
localita' Buzau (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica
di responsabile  tecnico  in  imprese  che  svolgono  l'attivita'  di
autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 122; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del  29
gennaio  2010,  che  ha  ritenuto  il  titolo  di  studio   posseduto
dall'interessato,  unitamente  all'esperienza  triennale   lavorativa
maturata in Romania  presso  ditta  abilitata,  idoneo  ed  attinente
all'esercizio dell'attivita' di autoriparatore, senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Pasol Georgica, cittadino rumeno, nato a Buzau (Romania)
il 19 agosto 1986, e' riconosciuto il titolo  di  studio  di  cui  in
premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania
in impresa del settore, quale titolo valido  per  lo  svolgimento  in
Italia,      dell'attivita'      di      autoriparazione      settore
meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera  a)  della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessita' di  applicare  alcuna
misura compensativa, in virtu'  della  completezza  della  formazione
professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 26 febbraio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio