IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto in particolare l'art. 9, terzo comma della  legge  23  luglio
2009, n. 99, che  prevede  che  «Per  consentire  la  chiusura  delle
procedure di liquidazione coatta amministrativa dei  consorzi  agrari
entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 18 del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009
dovranno sottoporre all'autorita'  amministrativa  che  vigila  sulla
liquidazione gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli
atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al  deposito
da parte dell'autorita' amministrativa comporta la  sostituzione  dei
commissari liquidatori e  di  tutti  i  componenti  dei  comitati  di
sorveglianza»; 
  Tenuto conto che il primo periodo del terzo comma dispone che,  per
consentire  la  chiusura  delle  procedure  di  liquidazione   coatta
amministrativa dei consorzi agrari  entro  il  31  dicembre  2009,  i
consorzi  agrari  in  liquidazione   coatta   amministrativa,   senza
autorizzazione alla prosecuzione  dell'esercizio  d'impresa,  debbano
sottoporre all'Autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione
gli atti di cui all'art.  213  l.f.  (atti  finali),  prevedendo  una
relazione causale diretta tra l'omessa trasmissione degli atti finali
di chiusura della procedura  e/o  il  diniego  di  autorizzazione  al
deposito degli stessi da  parte  dell'Autorita'  di  vigilanza  e  la
sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i  componenti  dei
comitati di sorveglianza; 
  Visto il  decreto  in  data  30  agosto  1991  del  Ministro  delle
politiche agricole con il quale il consorzio agrario  provinciale  di
Arezzo e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, n. 143/2003 del 10
marzo 2003 con il quale il dott. Alberto Landini  e'  stato  nominato
commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Arezzo; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  n.
130/2006 del 7 aprile 2006 con il quale il dott. Alberto  Landini  e'
stato  confermato  commissario  liquidatore  del  consorzio   agrario
provinciale di Arezzo; 
  Considerata la ricorrenza, per il consorzio agrario provinciale  di
Arezzo, in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui
al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n.  99/2009  in  quanto
trattasi di consorzio agrario in liquidazione  coatta  amministrativa
senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa; 
  Considerato che la  lunga  permanenza  nell'incarico,  a  decorrere
dall'anno 2003,  non  ha  consentito  al  dott.  Alberto  Landini  di
sottoporre all'Autorita' di vigilanza soluzioni atte alla definizione
della procedura; 
  Tenuto conto che il commissario liquidatore del  consorzio  agrario
in oggetto non ha presentato entro il prescritto termine di  scadenza
del 30 settembre 2009 l'istanza di autorizzazione al  deposito  degli
atti finali della procedura; 
  Ritenuto che la sostituzione del commissario liquidatore in carica,
discende direttamente dalla legge, che fa dipendere  la  sostituzione
stessa dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui  sopra
senza margine di potere discrezionale dell'Autorita' di vigilanza; 
  Ritenuto  che  la  nomina  di  un   commissario   liquidatore,   in
sostituzione   dell'organo   commissariale   in    carica    discende
direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni  competenti
discrezionalita' piena anche  al  fine  di  operare  in  un  rapporto
istituzionale di piena fiducia tecnica; 
  Considerate le motivazioni di cui alla sentenza  n.  55/2009  della
Corte  costituzionale,  in  virtu'  delle  quali   all'Autorita'   di
vigilanza  incombe  l'onere  di  valutazione   dell'opportunita'   di
assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore
in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura; 
  Tenuto conto che trattasi di consorzio agrario in mera liquidazione
coatta  amministrativa,  senza  autorizzazione   alla   continuazione
dell'esercizio  d'impresa  e  che  alla  procedura  di  liquidazione,
interamente alienato il patrimonio consortile, restava unicamente  la
definizione  del  contenzioso  giudiziario   in   atto   nonche'   la
predisposizione degli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.; 
  Considerato che il commissario liquidatore in carica non  e'  stato
in  grado  di  svolgere  tale  residua  e  limitata  attivita'  anche
attraverso la ricerca, ad esempio, di soluzioni transattive  tali  da
superare il contenzioso giudiziario in atto; 
  Rilevato che, pertanto, la sostituzione del commissario liquidatore
si pone come atto vincolato dalla legge e che, comunque,  la  mancata
presentazione degli atti finali non puo' non essere considerato  come
fatto non positivo per la gestione del consorzio; 
  Considerata la necessita' di assicurare al consorzio  in  questione
la piu' proficua gestione della fase  finale  della  liquidazione  al
fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli
adempimenti volti alla chiusura della procedura; 
  Considerato che in data 2 novembre 2009 con nota n. 121819 e' stata
data comunicazione all'interessato dell'avvio  del  procedimento  per
l'eventuale applicazione dell'art. 9,  terzo  comma  della  legge  n.
99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto  1990,  n.
241; 
  Preso atto della comunicazione pervenuta via fax in data 5 novembre
2009 con la quale l'interessato si limita a far presente di  trovarsi
all'estero ed, inoltre, che lo stesso non  ha  preso  successivamente
contatto con questo Ministero, nonostante lo avesse preannunciato; 
  Considerato che tale comunicazione e'  ininfluente  ai  fini  della
decisione; 
  Considerata  la  qualificazione  professionale  del   dott.   Fabio
Salvadori; 
  Ritenuta la sussistenza in capo  al  dott.  Fabio  Salvadori  delle
professionalita'   tecniche   ed   amministrative   necessarie   allo
svolgimento dell'incarico commissariale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il dott. Fabio Salvadori, nato a Foiano della Chiana (Arezzo) il  5
settembre  1979,  residente  in  Lucignano   (Arezzo)   e'   nominato
commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale  di  Arezzo
in sostituzione del commissario in carica, dott. Alberto Landini,  il
quale contemporaneamente cessa dall'incarico.