IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali  n.
GAB 268 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Bruno Mario Guarnieri
e' stato  nominato  commissario  liquidatore  del  consorzio  agrario
provinciale di Catanzaro, in liquidazione  coatta  amministrativa  in
sostituzione del dott. Mazzei, ai sensi dell'art. 198,  primo  comma,
l.f., in applicazione dell'art. 1, comma 9-bis della legge 17  luglio
2006, n. 233, cosi' come interpretata dall'art. 1, comma 1076,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la sentenza n. 1324/09 del  9  dicembre  2009  del  tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, sez.  II,  di  annullamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB  268
del 4 giugno 2007 con il quale il  dott.  Bruno  Mario  Guarnieri  e'
stato  nominato  commissario  liquidatore   del   consorzio   agrario
provinciale di Catanzaro, in liquidazione  coatta  amministrativa  in
sostituzione del dott. Mazzei; 
  Tenuto conto che in data  21-24  dicembre  2007,  il  tribunale  di
Catanzaro, su ricorso ex art. 215 depositato il 7 dicembre  2007  dal
dott. Guarnieri, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento,  del
concordato approvato con sentenza n. 27/05 del 27 dicembre  2005  dal
tribunale di Catanzaro, inadempimento riferibile al periodo in cui il
dott. Mazzei  rivestiva  la  carica  di  commissario  liquidatore  ed
avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 214 l.f., sorvegliare l'esecuzione
del citato concordato; 
  Tenuto conto che nel citato ricorso ex art. 215 il dott. Guarnieri,
esponeva al tribunale  di  Catanzaro  che,  sebbene  la  sentenza  di
approvazione del concordato avesse concesso al consorzio  il  termine
di dodici mesi per l'esecuzione della  proposta,  il  concordato  era
rimasto inadempiuto e chiedeva che ne fosse dichiarata la risoluzione
sulla scorta delle motivazioni di seguito illustrate: 
    a) con lettere del 22 giugno 2007, del  6  luglio  2007,  del  20
luglio 2007 e del 17 settembre 2007 aveva richiesto al  consorzio  di
provare  documentalmente  l'esatto  adempimento  delle   obbligazioni
assunte con la proposta; 
    b) che gli inviti a rendicontare ed a  documentare  i  pagamenti,
sollecitati con le lettere del 19 novembre  2007  e  del  4  dicembre
2007, erano solo parzialmente riscontrati con lettera del 6  dicembre
2007,  con  la   quale   il   presidente   del   consorzio   allegava
documentazione, attestante il pagamento di creditori per  complessivi
€ 3.801.393,86, e non gia' il saldo delle poste debitorie; 
    c) che le risorse da destinare alla realizzazione del  concordato
erano state parzialmente distratte per l'attivita'  di  gestione  del
consorzio; 
    d) che al  31  dicembre  2006  la  gestione  economica  dell'ente
registrava una perdita di esercizio per € 2.559.247,00 con una  netta
flessione del fatturato, se raffrontato con l'esercizio precedente; 
    d) che non erano state accantonate le somme  liquidate  a  taluni
creditori, ma da questi non riscosse, nonche' il trattamento di  fine
rapporto; 
    e)  che  il  termine  del   27   dicembre   2006   (dodici   mesi
dall'approvazione del tribunale) per l'adempimento del concordato non
era stato osservato; 
    f) che  l'ente  proponente  aveva,  quindi,  disatteso  tutte  le
obbligazioni assunte  sia  di  natura  pubblicistica  sia  di  natura
privatistica verso lo Stato e nei confronti dei creditori; 
  Tenuto conto che in data 16 luglio 2009, il tribunale di  Catanzaro
ha, approvato una nuova proposta di concordato presentata,  ai  sensi
dell'art. 214 l.f., dal consorzio agrario di Catanzaro nel periodo in
cui  il  dott.  Guarnieri  rivestiva   la   carica   di   commissario
liquidatore; 
  Tenuto conto che, a seguito della citata sentenza  di  omologa  del
concordato, al dott. Guarnieri,  con  provvedimento  ministeriale  n.
120842 del 29 ottobre 2009, sono state attribuite anche  le  funzioni
di commissario governativo con il  compito  specifico  di  assicurare
l'efficiente gestione del consorzio  agrario  e  di  provvedere  alla
ricostituzione ordinaria degli organi sociali; 
  Considerato che tale ultimo provvedimento non e' stato annullato da
parte   del   giudice   amministrativo,   ne'    puo'    considerarsi
implicitamente travolto dal giudizio in quanto tale distinta funzione
era stato attribuita personalmente al dott. Guarnieri; 
  Tenuto conto che con  atto  di  citazione  del  25  novembre  2009,
proposto innanzi al tribunale civile di Catanzaro,  si  e'  domandata
declaratoria di illegittimita' della  liquidazione  anticipata  della
polizza n. 2100672, richiesta dal dott. Raffaele  Mazzei  e  disposta
dal «Fata Vita S.p.a.», con richiesta di condanna del dott.  Raffaele
Mazzei  e  del  «Fata  Vita.  S.p.a.»,  in  solide,  tra   loro,   al
risarcimento dei danni patiti dal consorzio  agrario  provinciale  di
Catanzaro, pari ad € 355.039,56  (€  300.665,35,  quale  importo  del
T.F.R. indebitamente liquidato alla data del 18 giugno 200, oltre  ad
€ 54.374,21, quale importo trattenuto a titolo di  penale,  applicata
per il riscatto anticipato  dell'assicurazione  collettiva),  importo
rivalutato secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della convenzione
per  l'assicurazione  collettiva,  maggiorato   della   rivalutazione
monetaria e degli interessi sulle somme via via rivalutate; 
  Tenuto conto che con distinto atto di  citazione  del  25  novembre
2009, proposto innanzi  al  tribunale  civile  di  Catanzaro,  si  e'
domandata  declaratoria  di  illegittimita'  e/o   illiceita'   delle
operazioni bancarie e dei conseguenti pagamenti, effettuati dal dott.
Mazzei per un importo di € 39.043,43, con  richiesta  di  conseguente
condanna dello stesso al  ristoro  dei  danni  subiti  dal  consorzio
agrario provinciale di Catanzaro ammontanti  ad  €  39.043,43,  oltre
rivalutazione monetaria ed  interessi  come  per  legge  sulla  somma
rivalutata; 
  Considerato  che  i  menzionati  atti  di  citazione   sono   stati
notificati  anteriormente  al  di'   9   dicembre   2009,   data   di
pubblicazione della sentenza n. 1324/2009 del T.A.R.  Calabria,  sez.
di Catanzaro, il rapporto processuale e la conseguente situazione  di
litispendenza tra il consorzio  ed  il  dott.  Raffaele  Mazzei  deve
considerarsi consolidata  in  periodo  anteriore  alla  pronuncia  n.
1324/2009 evidente posizione di conflitto; 
  Tenuto conto che  questa  Autorita'  di  vigilanza  ha  autorizzato
l'avvio delle azioni  di  responsabilita'  nei  confronti  del  dott.
Mazzei al fine di ottenere: 
    a) il risarcimento dei danni derivanti  dall'avvenuta  anticipata
liquidazione della polizza di  assicurazione  collettiva  che  doveva
garantire il pagamento del TFR ai dipendenti del Consorzio; 
    b) il  risarcimento  dei  danni  patiti  dal  consorzio;  per  la
illegittimita'  ed  illiceita'  delle  operazioni  bancarie   e   dei
conseguenti pagamenti effettuati dal dott. Mazzei; 
  Tenuto conto che sino alla nomina  a  commissario  liquidatore  del
dott. Guarnieri, avvenuta in data  4  giugno  2007  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB  268,  in  capo  al
dott. Mazzei si cumulavano le cariche di commissario liquidatore e di
consigliere di amministrazione, eletto in data  23  maggio  2006  con
contestuale  conferimento  di   tutti   i   piu'   ampi   poteri   di
rappresentanza e gestione per gli atti di ordinaria  e  straordinaria
amministrazione; 
  Considerato che la situazione di litispendenza tra il consorzio  ed
il dott. Raffaele Mazzei nonche' le  autorizzazioni  alle  azioni  di
responsabilita'  costituiscono   motivi   di   incompatibilita'   e/o
inopportunita' rispetto alla permanenza del dott. Mazzei nella carica
di commissario liquidatore del consorzio; 
  Preso atto che il dott. Guarnieri in data 6 luglio 2008  ha  svolto
la relazione ex art. 33 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  sia  al
Ministero dello sviluppo economico che alla Procura della  Repubblica
- Tribunale di Catanzaro e che detta relazione evidenzia una serie di
censure in merito alla gestione dell'attivita' del consorzio  agrario
operata in danno dei lavoratori, dei  creditori  privilegiati,  degli
istituti previdenziali; detta relazione evidenzia, altresi': 
    che il consorzio ha stipulato un contratto di collaborazione  con
il rag. Pantaleone Barberi,  in  qualita'  di  coadiutore  del  dott.
Raffaele  Mazzei,  della  durata  annuale  e  per  complessivi   euro
40.000,00,  corrispettivo  che  non  appare  congruo  rispetto   alla
prestazione resa; 
    l'emissione di un ingiustificato assegno circolare per € 2.400,00
per a favore di Banditelli Caterina, per prestazioni non  individuate
ne' derivanti da alcun tipo di contratto; 
    che il dott. Mazzei Raffaele ha stipulato in  data  1°  settembre
2005,  in  qualita'  di  commissario  liquidatore,  un  contratto  di
locazione con la sig.ra Serafina Scalese per alcuni  locali  siti  in
Lamezia Terme-Nicastro alla via S. Bernadette, da adibire a  sede  di
una ulteriore agenzia di rappresentanza del consorzio in quel comune,
risultata di nessuna utilita', poiche' dalle  evidenze  contabili  si
riscontrano vendite nel periodo 18  gennaio  2007-13  settembre  2007
vendite per soli  € 3.444,84  a  fronte  di  esborsi  per  canoni  di
locazione e spese di ristrutturazione  per  una  cifra  superiore  ai
61.000,00 euro; 
    che il  dott.  Raffaele  Mazzei  ha  percepito  compensi  sia  in
qualita' di commissario liquidatore per complessivi  euro  167.478,26
dal 3 giugno 2003 al 30 giugno 2007, sia in qualita'  di  commissario
governativo per complessivi euro 23.681,98 dal 2  marzo  2006  al  16
maggio 2006, sia in qualita' di consigliere  delegato/presidente  del
consiglio di amministrazione del consorzio agrario,  per  complessivi
euro 50.963,60 dal 13 luglio 2006 al  30  novembre  2007,  nonche'  i
seguenti rimborsi spese per complessivi euro 227.644,19, relativi  al
periodo dal 16 gennaio 2003 al 15 dicembre 2007. Per il  periodo  dal
13  luglio  2006  al  21  novembre  2006  ha  percepito  un  rimborso
chilometrico per euro  880,00  mensili  in  qualita'  di  commissario
liquidatore  sia  in  qualita'   di   amministratore   delegato.   Ha
utilizzato, inoltre, per scopi personali, la  carta  di  credito  del
consorzio, per effettuare il pagamento, in  data  2  marzo  2007,  di
biglietti aerei della moglie,  sig.ra  Aiello  Rossella  Gabriella  e
dalla  documentazione  agli  atti  non  risulta   effettuata   alcuna
restituzione; 
    che alla data del 31 marzo 2003 il  consorzio  disponeva  di  una
situazione  finanziaria-conti  liquidazione  di  € 7.061.817,00.   Le
suddette somme, destinate all'esecuzione del concordato,  sono  state
utilizzate   per   effettuare   operazioni   speculative,    mediante
trasferimenti di fondi e titoli da  un  istituto  di  credito  ad  un
altro; 
    che   l'operazione   di   smobilizzo   di   una   polizza   FATA.
Assicurazioni/T.F.R.,  sottoscritta  in  data  25  novembre  2003  ed
estinta anticipatamente in data 27 giugno 2007, che ha comportato una
perdita  di  euro  54.734,21,  e'  avvenuto   senza   la   necessaria
autorizzazione degli stessi dipendenti e che le somme incassate  sono
state impiegate per scopi diversi dal pagamento  del  trattamento  di
fine rapporto; 
    che relativamente alla rete agenziale del consorzio agrario  sono
state accertate elevate ed anomale  esposizioni  debitorie  verso  il
consorzio  stesso,  prive  di  qualsiasi  garanzia.  In  particolare,
l'agente del consorzio di Isola Capo Rizzuto, sig.  Piscitelli  Idolo
ha accumulato un debito di euro 196.997,50, mentre  quello  di  Pizzo
Calabro, sig.ra La Serra Vittoria, ha accumulato un  debito  di  euro
22.046,85; 
    che, infine, in data  successiva  alla  pronuncia  giudiziale  n.
25/07 del 21 dicembre 2007 di risoluzione del concordato ex art.  215
l.f.,   ritualmente   e   tempestivamente   notificata   al    legale
rappresentante del consorzio agrario provinciale di Catanzaro gia' in
data 24 dicembre 2007, il dott. Raffaele Mazzei ha effettuato diverse
operazioni bancarie dal conto  corrente  bancario  n.  1000/1788,  in
essere presso il Banco di Napoli, filiale di Lamezia Terme, intestato
al consorzio, per complessivi euro 39.043,43; 
  Considerato  come  risulti  oltremodo  evidente  e  dimostrata   la
situazione di conflitto di interessi in cui si  troverebbe  il  dott.
Mazzei laddove persistesse nella carica  di  commissario  liquidatore
nonche'  le  gravi  ragioni  di  inopportunita'  connesse  alla   sua
reintegrazione nella suddetta carica; 
  Considerata, per le ragioni  fin  qui  esposte,  la  necessita'  di
provvedere alla revoca del dott.  Raffaele  Mazzei  dalla  carica  di
commissario liquidatore a seguito  dell'annullamento,  da  parte  del
T.A.R. per la  Calabria  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007 con il  quale  il
dott. Bruno Guarnieri e' stato nominato commissario  liquidatore  del
consorzio in sostituzione del dott. Mazzei; 
  Considerata l'opportunita' di procedere alla revoca in virtu' delle
disposizioni di cui all'art. 37 l.f., nonche' dell'art.  21-quinquies
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  sulla  base  di  una  rinnovata
valutazione dell'interesse pubblico ed in vista del  mutamento  della
situazione di fatto, ed alla luce dei criteri  dettati  dall'art.  97
Cost.,   essendo   venuto   meno   il   rapporto    fiduciario    con
l'amministrazione; 
  Ritenuta la sussistenza in capo  al  dott.  Bruno  Mario  Guarnieri
delle professionalita' tecniche ed amministrative previste  dall'art.
9, comma 2, della legge n. 400/1975; 
  Ritenuta, altresi', la  necessita'  di  assicurare  la  continuita'
dell'azione commissariale proficuamente intrapresa  dal  dott.  Bruno
Mario Guarnieri; 
  Atteso che nei confronti della sentenza n.1324/09  del  9  dicembre
2009 del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II,
di annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali n. GAB 268 del 4 giugno  2007,  questa  amministrazione  ha
intrapreso le opportune iniziative onde  assicurarne  la  sospensione
dell'esecutivita' attraverso la proposizione del ricorso al Consiglio
di Stato ex art. 33, terzo comma, della legge n.1034/1971; 
  Considerato che in data 17 dicembre 2009 con nota n.141919 e' stata
data comunicazione all'interessato dell'avvio  del  procedimento  per
l'eventuale applicazione dell'art. 37 l.f. ai sensi degli articoli  7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate  al
riguardo dall'interessato e pervenute via fax  in  data  21  dicembre
2009 e considerato che le stesse risultano ininfluenti ai fini  della
decisione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i motivi di  cui  in  premessa  il  dott.  Raffaele  Mazzei  e'
revocato  dall'incarico  di  commissario  liquidatore  del  consorzio
agrario di Catanzaro. 
  Il dott. Bruno Mario Guarnieri, nato a Matera il 3 febbraio 1958 ed
ivi domiciliato, in via  Bradano  n.  1/b,  e'  nominato  commissario
liquidatore del consorzio agrario provinciale di Catanzaro, ai  sensi
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
in sostituzione del dott. Raffaele Mazzei, revocato dall'incarico.