IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n.99, recante «Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto in particolare l'art. 9, terzo comma della  legge  23  luglio
2009, n. 99 che  prevede  che,  «Per  consentire  la  chiusura  delle
procedure di liquidazione coatta amministrativa dei  consorzi  agrari
entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 18 del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009
dovranno sottoporre all'autorita'  amministrativa  che  vigila  sulla
liquidazione gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli
atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al  deposito
da parte dell'autorita' amministrativa comporta la  sostituzione  dei
commissari liquidatori e  di  tutti  i  componenti  dei  comitati  di
sorveglianza»; 
  Tenuto conto che il primo periodo del terzo comma dispone che,  per
consentire  la  chiusura  delle  procedure  di  liquidazione   coatta
amministrativa dei consorzi agrari  entro  il  31  dicembre  2009,  i
consorzi  agrari  in  liquidazione   coatta   amministrativa,   senza
autorizzazione alla prosecuzione  dell'esercizio  d'impresa,  debbano
sottoporre all'Autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione
gli atti di cui all'art.  213  l.f.  (atti  finali),  prevedendo  una
relazione causale diretta tra l'omessa trasmissione degli atti finali
di chiusura della procedura  e/o  il  diniego  di  autorizzazione  al
deposito degli stessi da  parte  dell'Autorita'  di  vigilanza  e  la
sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i  componenti  dei
comitati di sorveglianza; 
  Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1992  del  Ministro  delle
politiche agricole con il quale il consorzio agrario  provinciale  di
Taranto di e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali  n.
GAB 283 del 4 giugno 2007, con il quale l'avv. Teresa  Fiordelisi  e'
stata  nominata  commissario  liquidatore   del   consorzio   agrario
provinciale di Taranto; 
  Considerata la ricorrenza, per il consorzio agrario provinciale  di
Taranto, dei presupposti di cui al  terzo  comma  dell'art.  9  della
citata legge n. 99/2009 in quanto trattasi di  consorzio  agrario  in
liquidazione  coatta   amministrativa   senza   autorizzazione   alla
continuazione dell'esercizio d'impresa; 
  Considerato che la permanenza nell'incarico a  decorrere  dall'anno
2007 non ha  consentito  all'avv.  Teresa  Fiordelisi  di  sottoporre
all'Autorita' di vigilanza  soluzioni  atte  alla  definizione  della
procedura; 
  Tenuto conto che il commissario liquidatore del  consorzio  agrario
in oggetto non ha presentato entro il prescritto termine di  scadenza
del 30 settembre 2009 l'istanza di autorizzazione al  deposito  degli
atti finali della procedura; 
  Ritenuto che la sostituzione del commissario liquidatore in  carica
discende direttamente dalla legge, che fa dipendere  la  sostituzione
stessa dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui  sopra
senza margine di potere discrezionale dell'Autorita' di vigilanza; 
  Ritenuto  che  la  nomina  di  un   commissario   liquidatore,   in
sostituzione dell'organo commissariale in carica, con il  compito  di
chiudere  la  liquidazione  entro  il  31  dicembre  2009,   discende
direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni  competenti
discrezionalita' piena anche  al  fine  di  operare  in  un  rapporto
istituzionale di piena fiducia tecnica; 
  Considerate le motivazioni di cui alla sentenza  n.  55/2009  della
Corte  costituzionale,  in  virtu'  delle  quali   all'Autorita'   di
vigilanza  incombe  l'onere  di  valutazione   dell'opportunita'   di
assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore
in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura; 
  Tenuto conto che trattasi di consorzio agrario in mera liquidazione
coatta  amministrativa,  senza  autorizzazione   alla   continuazione
dell'esercizio  d'impresa  e  che  alla  procedura  di  liquidazione,
interamente alienato il patrimonio consortile, restava unicamente  la
definizione  del  contenzioso  giudiziario   in   atto   nonche'   la
predisposizione degli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.; 
  Considerato che il commissario liquidatore in carica non  e'  stato
in  grado  di  svolgere  tale  residua  e  limitata  attivita'  anche
attraverso la ricerca - ad esempio - di soluzioni transattive tali da
superare il contenzioso giudiziario in atto; 
  Rilevato che, pertanto, la sostituzione del commissario liquidatore
si pone come atto vincolato dalla legge e che, comunque,  la  mancata
presentazione degli atti finali non puo' non essere considerato  come
fatto non positivo per la gestione del consorzio; 
  Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio  in  questione
la piu' proficua gestione della fase  finale  della  liquidazione  al
fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli
adempimenti volti alla chiusura della procedura; 
  Considerato che in data 2 novembre 2009, con nota n.121971 e' stata
data comunicazione all'interessata dell'avvio  del  procedimento  per
l'eventuale applicazione dell'art. 9,  terzo  comma  della  legge  n.
99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto  1990,  n.
241; 
  Tenuto conto che nessun riscontro e' stato fornito  alla  succitata
comunicazione nonostante l'invito a formulare le proprie osservazioni
al riguardo; 
  Considerata  la  qualificazione  professionale  del  dott.   Cosimo
Damiano Latorre; 
  Ritenuta la sussistenza in capo al  dott.  Cosimo  Damiano  Latorre
delle professionalita' tecniche  ed  amministrative  necessarie  allo
svolgimento dell'incarico commissariale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il dott. Cosimo Damiano Latorre, nato  a  Taranto  il  28  novembre
1959,  residente  a  Torricella  (Taranto)  e'  nominato  commissario
liquidatore del consorzio agrario provinciale di  Taranto,  ai  sensi
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
in sostituzione del commissario in carica, avv. Teresa Fordelisi,  la
quale contemporaneamente cessa dall'incarico.