IL PRESIDENTE 
 
  Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le  relative  norme  di
attuazione; 
    
    
  Vista  la  legge  regionale  7  ottobre  2005,  n.  13,  modificata
dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006,  n.  8,  che  detta
norme sullo scioglimento degli  organi  degli  enti  locali  e  sulla
nomina dei commissari; 
  Rilevato che il consiglio  comunale  di  Sanluri  (provincia  Medio
Campidano) rinnovato nelle  consultazioni  elettorali  dell'  8  e  9
maggio 2005 e' composto dal sindaco e da sedici consiglieri; 
  Considerato  che  nel  citato  comune,  a  causa  delle  dimissioni
presentate personalmente e contestualmente dalla meta' piu'  uno  dei
consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in  data  3
marzo 2010, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi; 
  Visto  l'art.  141,  comma  1,  lettera  b),  n.  3,  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico  delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
  Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo  scioglimento
del suddetto Organo elettivo; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10/55 del 12 marzo
2010, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali,  finanze
ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio
comunale di Sanluri e la nomina del commissario  straordinario  nella
persona  del  dott.  Giuseppe  Serra,   nonche'   la   relazione   di
accompagnamento che si allega al presente  decreto  per  farne  parte
integrante; 
  Vista la lettera in data 22 marzo 2010, con la quale il dott. Serra
comunica di rinunciare all'incarico di commissario straordinario; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12/42 del 25 marzo
2010, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali,  finanze
ed urbanistica, con la quale il dott. ing. Giorgio Pittau,  dirigente
regionale in quiescenza, e' stato nominato commissario  straordinario
del comune di Sanluri; 
  Vista  la  dichiarazione  rilasciata  dall'interessato   attestante
l'assenza di cause di incompatibilita' e il curriculum allegato  alla
stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in
relazione alle funzioni da svolgere; 
  Ritenuto di dover provvedere  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge
regionale 7 ottobre 2005, n. 13. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio comunale di Sanluri e' sciolto.