IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive, del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che consente allo Stato membro di accordare,  a  titolo  transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa  per  la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; 
  Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo  alla
procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP  e  IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela della D.O.P.
Carciofo Spinoso di Sardegna, con sede in  Villasor  (Cagliari),  via
Felice Serra n.  100,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della
denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna, ai sensi dell'art. 5  del
citato regolamento n. 510/2006; 
  Vista la nota ministeriale protocollo  n.  20252  del  28  dicembre
2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole,  alimentari
e  forestali,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario   competente
informazioni supplementari relative alla domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza del 17 marzo 2010, con la quale il Consorzio per la
tutela della D.O.P. Carciofo  Spinoso  di  Sardegna,  ha  chiesto  la
protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi  dell'art.  5,
comma  6  del  predetto  Regolamento  (CE)  510/2006,   espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',
presente e futura,  conseguente  all'eventuale  mancato  accoglimento
della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo
la  stessa  esclusivamente  sui  soggetti   interessati   che   della
protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo  l'art.  5,  comma  6,  del
citato Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Carciofo
Spinoso di Sardegna, in attesa  che  l'organismo  comunitario  decida
sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda  avanzata  dal  Consorzio  per  la
tutela  della  D.O.P.  Carciofo  Spinoso  di  Sardegna,  assicuri  la
protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello   nazionale   della
denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna, secondo  il  disciplinare
di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  predetto  Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna.