A tutti i Ministeri 
 
                                Gabinetto del Ministro 
 
                                Servizio di controllo interno 
 
                                All'Amministrazione   autonoma    dei
                                monopoli di Stato 
 
                                A  tutti  gli  Uffici  centrali   del
                                bilancio presso i Ministeri 
 
                                All'Ufficio di  Ragioneria  presso  i
                                monopoli di Stato 
 
                                e, p.c. 
 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Alla Corte dei conti 
 
                                All'Istituto Nazionale di Statistica 
 
Premessa. 
  Il processo di riforma del bilancio  dello  Stato  ha  ricevuto  un
impulso fondamentale con la nuova legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica recentemente approvata dal Parlamento (legge n. 196/2009, in
vigore dal 1° gennaio 2010). 
  Al riguardo, giova rammentare che gia' con la predisposizione della
legge  di  bilancio  per  il  2008   e'   stata   attuata,   in   via
amministrativa,  una   riclassificazione   funzionale   della   spesa
articolata su due livelli di aggregazione - le Missioni e i Programmi
- secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 21 del 5  giugno
2007 «Previsioni di Bilancio  per  l'anno  2008  e  per  il  triennio
2008-2010» del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, con la  relativa  applicazione
sia per il bilancio finanziario che per il budget economico. 
  Tale classificazione risponde all'esigenza di porre in risalto  gli
aspetti funzionali della spesa, rendendo  maggiormente  informati  il
Governo, il Parlamento ed i  cittadini  circa  l'insieme  complessivo
delle risorse disponibili  per  perseguire  le  specifiche  finalita'
istituzionali. 
  La revisione della classificazione di bilancio secondo le finalita'
di spesa consente di: 
  rendere piu' trasparente il bilancio,  in  modo  tale  che  risulti
immediatamente chiaro quanto si spende per fare cosa. Questo dovrebbe
facilitare e rendere  piu'  razionale  il  processo  decisionale  del
Governo e del Parlamento; 
  superare un approccio puramente  incrementale  nelle  decisioni  di
spesa, rafforzando la funzione allocativa del bilancio nell'ambito di
un quadro coerente ed esaustivo  e  facilitando  l'individuazione  di
nuove finalita' di spesa; 
  rafforzare il collegamento tra la programmazione finanziaria  e  la
programmazione  degli  interventi   per   realizzare   le   politiche
pubbliche, facilitando l'individuazione di  obiettivi  misurabili  in
termini di unita' di servizio da erogare o di livello  di  intervento
da sostenere; 
  offrire a tutte le amministrazioni l'opportunita' di  ripensare  la
propria    organizzazione,    rivedendo    gradualmente    strutture,
responsabilita' e sistema di incentivi. 
Le innovazioni nella  classificazione  del  bilancio  previste  dalla
  legge n. 196/2009. 
  Con l'approvazione della legge n. 196/2009, la struttura funzionale
e l'articolazione per Missioni e Programmi viene  formalizzata  nella
nuova cornice  legislativa  in  materia  di  contabilita'  e  finanza
pubblica. In particolare, l'art. 21 ha introdotto, nel quadro di  una
complessiva  ristrutturazione  del  processo  di  costruzione   delle
previsioni finanziarie ed economiche, nuove  disposizioni  dirette  a
consentire, attraverso il consolidamento della struttura per Missioni
e Programmi, una  maggiore  consapevolezza  delle  scelte  allocative
annuali  in  relazione  alle  principali   politiche   pubbliche   da
perseguire. 
  Il comma 2 dell'art. 21, infatti, nel confermare la classificazione
delle  risorse  pubbliche  secondo  due  livelli   di   aggregazione,
stabilisce, in particolare, che le Missioni, inerenti alle  «funzioni
principali e gli  obiettivi  strategici  perseguiti  con  la  spesa»,
costituiscono la rappresentazione politico-istituzionale del bilancio
necessaria per rendere piu' trasparenti le grandi voci di spesa e per
comunicare meglio le direttrici principali di azione. 
  I  Programmi  sono  «aggregati  diretti  al   perseguimento   degli
obiettivi  definiti  nell'ambito  delle  missioni»  determinati   con
riferimento ad  «aree  omogenee  di  attivita'»,  raccordati  con  la
nomenclatura COFOG (Classification of  functions  of  government)  di
secondo livello, e costituiscono, nel nuovo ordinamento,  «unita'  di
voto parlamentare» (superando l'approccio per macroaggregati -  UPB),
ampliando la flessibilita' del bilancio. 
  Nel qualificare il Programma, inoltre,  la  legge  n.  196/2009  ha
stabilito, al comma 2 dell'art. 21 che «la realizzazione  di  ciascun
programma  e'  affidata  ad  un  unico  centro   di   responsabilita'
amministrativa,  corrispondente  all'unita'  organizzativa  di  primo
livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300»  (1)  .  In  sostanza,  si  richiede  che  il
coordinamento  delle  attivita'  per  la  realizzazione  di   ciascun
programma sia sempre affidato ad un unico responsabile; peraltro,  il
legame programma e unico  centro  di  responsabilita'  amministrativa
richiama quello gia' previsto nell'abrogata  legge  n.  468/1978  tra
ciascuna  unita'   previsionale   di   base   e   unico   centro   di
responsabilita' amministrativa. 
  L'art. 40 della  legge  n.  196/2009  attribuisce  al  Governo  una
specifica delega - da esercitarsi entro il termine di due anni  dalla
data di entrata in vigore della nuova legge -  per  il  completamento
della  revisione  della  struttura  del  bilancio  dello  Stato.   In
particolare, al comma 2, lettera  b),  punto  2,  la  delega  prevede
l'affidamento  dell'intero   Programma   a   un   unico   centro   di
responsabilita'    amministrativa.    Tale    previsione     rafforza
ulteriormente la responsabilizzazione delle strutture  amministrative
stabilendo la corrispondenza univoca tra Programma e responsabile. Il
completamento della revisione  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato  prevede,  inoltre,  una  piu'  ampia  riorganizzazione   delle
Missioni e dei Programmi di spesa, che potra' costituire un'occasione
di ulteriore consolidamento e razionalizzazione del  numero  e  della
struttura  dei  Programmi  del  bilancio  dello  Stato,   anche   con
riferimento ai compiti ed  alle  funzioni  trasversali  svolti  dalle
diverse amministrazioni (come ad esempio Indirizzo politico,  servizi
e affari generali, Ricerca, Fondi da assegnare ecc.). 
Criteri per la revisione dei programmi di spesa. 
  Con la ristrutturazione del bilancio e l'introduzione  della  nuova
legge di contabilita' e finanza pubblica, i  Programmi  rappresentano
sempre piu' il perno della nuova classificazione, la cui  definizione
ha visto il pieno coinvolgimento delle amministrazioni interessate. 
  La classificazione e'  comunque  suscettibile  di  miglioramenti  e
perfezionamenti, anche in conseguenza delle  esigenze  che  dovessero
manifestarsi, quali cambiamenti normativi e organizzativi che possono
intervenire sulle finalita' perseguite dalle amministrazioni centrali
dello Stato e/o sull'assetto delle stesse. Dal 2008 al 2010 sono gia'
intervenute alcune modificazioni nel numero o nella denominazione dei
Programmi,  per  effetto  delle  quali  alcuni  di  essi  sono  stati
soppressi,  altri  accorpati  o   riferiti   alle   nuove   strutture
organizzative.  Nuovi  adempimenti  scaturiscono,   come   anticipato
precedentemente,  dall'applicazione  dell'art.  21  della  legge   n.
196/2009, che richiede una corrispondenza tendenzialmente univoca dei
programmi in relazione ai centri  di  responsabilita'  amministrativa
dei Ministeri. 
  Per rispondere al dettato della  nuova  norma  di  contabilita'  la
Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale  del  Bilancio,
ha avviato un'attivita' di verifica in ordine alla corrispondenza tra
i Programmi e le unita' organizzative di primo  livello  responsabili
della relativa realizzazione. 
  Al riguardo si ritiene opportuno formulare  alcune  indicazioni  al
fine di omogeneizzare e migliorare la formulazione delle finalita' di
pertinenza delle singole amministrazioni: 
  e' necessario che la denominazione di ciascun Programma sia, quanto
piu' possibile, chiara ed espressiva del suo contenuto  e  che  siano
descritte in modo esaustivo le attivita' svolte; 
  i Programmi  dovrebbero  essere  specifici  di  ciascun  Ministero,
eliminando i casi di condivisione degli stessi  tra  piu'  Ministeri.
Fanno eccezione tre Programmi trasversali a tutte le amministrazioni,
Indirizzo Politico, in cui sono allocate le attivita' poste in essere
dai  Gabinetti  dei  Ministri,  servizi  e  affari  generali  per  le
amministrazioni di competenza, con le attivita' volte a garantire  il
generale funzionamento dell'Amministrazione (gestione risorse  umane,
affari generali, contabilita', informatica generale,...) e  Fondi  da
assegnare che comprende, tra l'altro i fondi per consumi intermedi  e
altri fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione; 
  la realizzazione di ciascun Programma deve essere  affidata  ad  un
unico centro di responsabilita' amministrativa, tenendo  conto  della
necessita' di  associare  la  responsabilita'  della  gestione  delle
risorse e del risultato ad un unico soggetto; i  Programmi  condivisi
tra piu' centri di responsabilita' di  uno  stesso  Ministero  devono
essere affidati ad un unico centro o,  in  alternativa,  si  dovranno
creare  piu'  Programmi,   compatibilmente   con   le   esigenze   di
razionalizzazione rappresentate nel punto successivo; 
  e' necessario procedere a una razionalizzazione dei  Programmi  sia
in termini di attivita'  effettivamente  svolte  che  in  termini  di
consistenza finanziaria, auspicando una proposta di accorpamento  per
quelli poco significativi. E' emerso,  in  particolare  dai  dati  di
consuntivo 2008, che il livello di concentrazione della spesa statale
e' estremamente elevato su alcuni programmi mentre e' piu' esiguo  su
altri,  generando  riflessi  sulla  significativita'  dei   programmi
individuati; 
  di regola, ad ogni Programma devono  essere  associate  le  risorse
umane necessarie per lo svolgimento delle attivita' sottostanti; 
  le  strutture  periferiche  delle  amministrazioni  devono   essere
associate ai Programmi effettivamente svolti e quindi non  attribuite
al programma servizi e affari  generali  per  le  amministrazioni  di
competenza; 
  l'informatica a carattere generale andrebbe collocata nel programma
servizi  e  affari  generali   mentre   quella   specifica   andrebbe
puntualmente attribuita  al  programma  pertinente;  analogamente  si
dovrebbe procedere con la comunicazione a carattere generale (URP)  e
istituzionale. 
Modalita' per l'avvio della revisione dei programmi di spesa. 
  In  relazione  a  quanto  precede,  presso  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio -
verranno costituiti specifici gruppi di lavoro, con il coinvolgimento
degli  Uffici   centrali   di   Bilancio   e   del   Servizio   studi
dipartimentale, le cui analisi e  relative  proposte,  con  tutte  le
informazioni  a  corredo,  verranno  successivamente   sottoposte   e
concordate con le amministrazioni interessate in appositi incontri. 
  Le attivita' relative alla  presente  circolare  andranno  concluse
entro  il  14  maggio  2010,  in  tempo  utile  per  consentire  alle
amministrazioni  di  effettuare  le  proposte  per  il  bilancio   di
previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013, sui programmi
e centri di responsabilita' aggiornati in conseguenza delle attivita'
svolte. L'attivita' di revisione della struttura del  bilancio  dello
Stato trovera' completamento nell'ambito dell'attuazione della delega
prevista dall'art. 40 della legge n. 196/2009 e verra' effettuata con
il supporto dei nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa  da
istituire ai sensi dell'art. 39 della richiamata legge n. 196. 
    Roma, 22 marzo 2010 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio 
 

(1) Il decreto  legislativo 30  luglio  1999,  n.  300   -   «Riforma
    dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
    15 marzo 1997, n. 59» - pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
    203 del 30 agosto 1999, detta norme per la razionalizzazione,  il
    riordino,  la   soppressione   e   la   fusione   di   ministeri,
    l'istituzione  di  agenzie  e  il  riordino  dell'amministrazione
    periferica dello Stato. In particolare, l'art. 3 dispone che «nei
    Ministeri   costituiscono    strutture    di    primo    livello,
    alternativamente i  dipartimenti  o  le  direzioni  generali».  I
    segretariati generali fin dalla prima  applicazione  della  nuova
    classificazione funzionale sono stati  trattati  come  centri  di
    responsabilita' amministrativa.