IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto  alle  frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella  forma
dei  cosi'  detti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di  potenziamento   e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della  domanda  in
particolari settori; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale
prevede che  i  soggetti  passivi  all'imposta  sul  valore  aggiunto
comunicano  telematicamente  all'Agenzia   delle   entrate,   secondo
modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
effettuate e ricevute, registrate o  soggette  a  registrazione,  nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio
in Paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 4 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.  107,  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  23  novembre
2001, n. 273; 
  Visti altresi', in particolare, i decreti 4  maggio  1999,  recante
«Individuazione  di  stati  e  territori  aventi  un  regime  fiscale
privilegiato», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10
maggio 1999, nonche' 21 novembre 2001, recante «Individuazione  degli
stati o territori a  regime  fiscale  privilegiato  di  cui  all'art.
127-bis, comma 4, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi  (cd.
"black list")» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23
novembre 2001; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Soggetti obbligati 
 
  1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto  comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle  operazioni  seguenti,
effettuate  nei  confronti  di  operatori  economici   aventi   sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto
del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,  e  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  21  novembre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001: 
  a) cessioni di beni; 
  b) prestazioni di servizi rese; 
  c) acquisti di beni; 
  d) prestazioni di servizi ricevute. 
  2. I dati di cui  al  comma  1  sono  comunicati  tramite  apposito
modello che, con le  relative  istruzioni  per  la  compilazione,  e'
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.