IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosi' detti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale prevede che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273; Visti altresi', in particolare, i decreti 4 maggio 1999, recante «Individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, nonche' 21 novembre 2001, recante «Individuazione degli stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001; Decreta: Art. 1 Soggetti obbligati 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute. 2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati tramite apposito modello che, con le relative istruzioni per la compilazione, e' approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.