IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni  specifiche  per  taluni   prodotti   agricoli   ed   in
particolare gli articoli 105, 106 e 107; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2006   relativo
all'attuazione dei regolamenti  comunitari  sul  miglioramento  della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura; 
  Vista la legge del 24 dicembre 2004, n.  313,  recante  «Disciplina
dell'apicoltura»; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme sull'attuazione della direttiva  92/102/CEE  sulla
identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche
ed in particolare l'art. 1, comma  2,  lettera  a),  che  dispone  la
possibilita' di  procedere  all'identificazione  e  registrazione  di
specie animali diverse dai suini, ovini e caprini; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Considerata la necessita', anche  al  seguito  del  verificarsi  di
emergenze epidemiche quali i recenti  fenomeni  di  gravi  e  diffuse
mortalita' delle api e spopolamento  degli  alveari,  di  attuare  un
attento monitoraggio dell'evoluzione del settore apistico; 
  Ritenuto  pertanto  indispensabile  estendere  il   sistema   delle
anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di  migliorare
le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario; 
  Ritenuto a tal proposito urgente  definire  le  linee  guida  ed  i
principi in base ai quali organizzare e gestire  l'anagrafe  apistica
ivi  compreso  lo  sviluppo  nell'ambito  della   BDN   dell'anagrafe
zootecnica di un'apposita sezione dedicata al settore apistico; 
  Considerato che  il  regime  degli  aiuti  comunitari  nel  settore
apistico ha la necessita' di acquisire dati aggiornati del patrimonio
apistico nazionale e regionale; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta dell'8 aprile 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe apistica. 
  2. Le principali finalita' dell'anagrafe apistica nazionale sono: 
    a) tutela economico-sanitaria  e  valorizzazione  del  patrimonio
apistico; 
    b) supporto nella trasmissione  di  informazioni,  a  tutela  del
consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare; 
    c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico  sotto  il
profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento  alle  politiche
di sostegno e alla  predisposizione  di  piani  di  profilassi  e  di
controllo sanitario. 
  3. I contenuti e le modalita' relative alle  finalita'  di  cui  al
comma 2 che  riguardano  gli  aspetti  sanitari  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di
natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva
attivazione della banca dati dell'anagrafe apistica.