IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197,  del
23 agosto 2004, nel quale si  designa  il  Direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto dirigenziale  24  luglio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007,  con  il  quale  sono
stati approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro  degli
organismi deputati a gestire i tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visti i PP.DG. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009 d'iscrizione al  n.
19 del registro degli  organismi  deputati  a  gestire  tentativi  di
conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17  gennaio
2003, n.  5,  dell'associazione  non  riconosciuta  «PRO  CONCILIA  -
Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova,  via
Domenico Fiasella n. 3/10, Codice fiscale e P. IVA n. 01695880995; 
  Vista l'istanza del 18 gennaio 2010, prot. m.  dg  DAG  25  gennaio
2010 n. 10991.E con la quale il dott. Luigi Sardano, nato a Genova il
16   aprile   1935,   in   qualita'    di    legale    rappresentante
dell'associazione non riconosciuta «PRO CONCILIA - Professionisti per
la  Conciliazione»,  ha  chiesto  l'inserimento  di   due   ulteriori
conciliatori (uno in via esclusiva e uno in via non esclusiva); 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.1,  lettera  e)  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il  conciliatore  e'  la  persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione; 
    che ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  f)  del  decreto
ministeriale 23  luglio  del  2004,  n.  222,  il  conciliatore  deve
dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni  di  conciliatore
per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; 
    che ai sensi dell'art. 6, comma 1  del  decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n. 222,  l'organismo  di  conciliazione  richiedente  e'
tenuto  ad  allegare   alla   domanda   d'iscrizione   l'elenco   dei
conciliatori che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento  del
servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per  i
conciliatori: 
    dott. Dimundo Antonino, nato  a  Limbadi  (Vibo-Valentia)  il  27
febbraio 1934, 
    avv. Sardano Stefania, nata a Genova il 7 giugno 1966; 
 
                               Dispone 
 
la modifica dei PP.DG. 23 novembre 2007 e 9 giugno 2009  d'iscrizione
nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire  tentativi   di
conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n.  5,  dell'associazione  non  riconosciuta  «PRO  CONCILIA  -
Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova,  via
Domenico Fiasella n. 3/10, codice fiscale e P.  IVA  n.  01695880995,
limitatamente all'elenco dei conciliatori. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lettere  a)  i  e  b)  i  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di  due
ulteriori  unita':   dott.   Dimundo   Antonino,   nato   a   Limbadi
(Vibo-Valentia) il 27 febbraio 1934 e avv. Sardano Stefania,  nata  a
Genova il 7 giugno 1966. 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 19 del registro degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma  4,  del
decreto ministeriale n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 31 marzo 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano