IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6, della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, paragrafo 6, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture
di Governo in applicazione dell'art. 1, paragrafi 376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in  particolare  l'art.  8,
paragrafo 3, nonche' la circolare del 10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  1995)  concernenti  «Aspetti
applicativi  delle  nuove  norme  in  materia  di  autorizzazione  di
prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il decreto dirigenziale 5 marzo  2008,  di  attuazione  della
decisione della Commissione 2007/619/CE del 20 settembre 2007, di non
iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'allegato  I,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei  prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; 
  Considerato che, il suddetto decreto dirigenziale ha stabilito  che
la  vendita  e  l'utilizzo  delle  giacenze  esistenti  di   prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene,  fosse
possibile fino al 20 marzo 2009; 
  Considerato che, l'utilizzo dell'1,3-dicloropropene rappresenta, ai
fini  del  trattamento  di  disinfestazione  dei   terreni   agricoli
destinati alla produzione ortofloricola, una valida  alternativa  del
bromuro di metile, che e' sottoposto a rigide limitazioni di utilizzo
a norma del protocollo di Montreal, relativo alle sostanze lesive per
la fascia  di  ozono  stratosferico,  ratificato  dall'Italia  il  16
dicembre 1988; 
  Visto in particolare l'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo
del  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente  «la   possibilita'   di
autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in  commercio  di
un prodotto  fitosanitario  per  un  periodo  massimo  di  centoventi
giorni»; 
  Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di  agricoltori
e fumigatori con le quali e' stata segnalata la necessita'  di  poter
disporre, successivamente al termine del  periodo  dello  smaltimento
scorte,  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
1,3-dicloropropene  ritenuta   efficace   per   il   trattamento   di
disinfestazione  dei  terreni  agricoli  destinati  alla   produzione
ortofrutticola e floricola; 
  Considerato che, il problema  e'  stato  sottoposto  all'attenzione
della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del  7  aprile
2009,   che   ha   espresso    parere    favorevole    al    rilascio
dell'autorizzazione     eccezionale     della     sostanza     attiva
1,3-dicloropropene e dei relativi  prodotti  che  la  contengono,  ai
sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto  dirigenziale  5  maggio  2009,  con  il  quale  i
prodotti    fitosanitari    a    base    della    sostanza     attiva
1,3-dicloropropene,  sono  stati  autorizzati  per  un   periodo   di
centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8,  paragrafo  3,  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  con  la  composizione  e  alle
condizioni di utilizzo, riportate nelle rispettive etichette; 
  Viste le domande presentate successivamente dalle  associazioni  di
agricoltori e fumigatori e  dalle  imprese  interessate,  dirette  ad
ottenere la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari  a
base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene,  rilasciata  ai  sensi
dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
194, con il decreto dirigenziale 5 maggio 2009; 
  Considerato, altresi', che nella stessa  riunione,  la  Commissione
consultiva dei prodotti fitosanitari, tenuto conto dell'ampio periodo
di  utilizzo  dell'1,3-dicloropropene  sui  terreni  in  assenza   di
coltura, in base al periodo  di  reimpianti  delle  diverse  colture,
aveva espresso il parere favorevole affinche' i prodotti fitosanitari
contenenti detta sostanza attiva potessero essere utilizzati  per  un
ulteriore periodo di centoventi giorni, in relazione  alle  eventuali
necessita' rappresentate dal mondo agricolo; 
  Visto il decreto dirigenziale 1° settembre 2009, con  il  quale  e'
stata prorogata l'autorizzazione dei  prodotti  fitosanitari  a  base
della  sostanza  attiva  1,3-dicloropropene,  rilasciata   ai   sensi
dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
194, con decreto dirigenziale 5 maggio 2009; 
  Considerato che, a livello comunitario il Notificante della  citata
sostanza attiva ha presentato successivamente  alla  decisione  della
Commissione di non inclusione 2007/619/CE, una nuova domanda ai  fini
della sua  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I,  della  direttiva
91/414/CE, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di  cui
agli articoli da 14 a  19  del  regolamento  (CE)  n.  33/2008  della
Commissione; 
  Tenuto conto che, la Spagna, in qualita' di Stato membro  relatore,
ha effettuato una valutazione  dei  dati  aggiuntivi  presentati  dal
Notificante a supporto della suddetta domanda d'inclusione, prendendo
in considerazione in  modo  particolare  gli  aspetti  critici  della
valutazione iniziale della  sostanza  attiva  1,3-dicloropropene  che
avevano portato alla  decisione  di  non  inclusione  della  sostanza
attiva nell'allegato I, della direttiva 91/414/CE; 
  Considerato  che,  detta   valutazione   supplementare   e'   stata
successivamente esaminata dall'Autorita'  europea  per  la  sicurezza
alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione  UE  sotto  forma  di
rapporto scientifico; 
  Considerato che, il suddetto rapporto scientifico e'  in  corso  di
esame da parte della Commissione UE e degli Stati membri  nell'ambito
del Comitato permanente per la catena alimentare e  la  salute  degli
animali; 
  Viste le  nuove  richieste  inoltrate  da  alcune  associazioni  di
agricoltori  e  fumigatori  con  le  quali  e'  stata  segnalata   la
necessita' di poter disporre, di prodotti fitosanitari contenenti  la
sostanza attiva 1,3-dicloropropene; 
  Viste le istanze inoltrate dalle imprese  interessate,  dirette  ad
ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Considerato che, il problema  e'  stato  sottoposto  all'attenzione
della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  del  5  marzo
2010,   che   ha   espresso    parere    favorevole    al    rilascio
dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art.  8,  paragrafo  3,
del decreto legislativo n.  194/1995  della  sostanza  attiva  e  dei
relativi prodotti fitosanitari che la contengono; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A  decorrere  dalla  data  del   presente   decreto,   i   prodotti
fitosanitari,  a  base  della  sostanza  attiva   1,3-dicloropropene,
riportati nell'allegato al presente decreto, sono autorizzati, per un
periodo di centoventi giorni, con la composizione e  alle  condizioni
di utilizzo, indicate nelle etichette. 
  Sono approvate, quale parte integrante  del  presente  decreto,  le
etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari  di  seguito
riportati devono essere posti in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  e  sul  portale  del  Ministero  della   salute
www.salute.gov.it e sara' notificato,  in  via  amministrativa,  alle
Imprese interessate. 
    Roma, 26 marzo 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello