IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto in particolare il primo comma  dell'art.  9  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, che prevede che: 
  «Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per  i
quali sia accertata la mancanza di  presupposti  per  il  superamento
dello stato  di  insolvenza  e,  in  ogni  caso,  in  mancanza  della
presentazione e dell'autorizzazione  della  proposta  di  concordato,
l'autorita'  amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina
dei commissari liquidatori»; 
  Tenuto  conto  che  il  primo  comma  opera  un  rinvio  al  potere
dell'Autorita' di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza  o
della mancanza dei presupposti per  il  superamento  dello  stato  di
insolvenza stabilendo, pero', che in ogni  caso,  in  mancanza  della
presentazione  ed  autorizzazione  della   proposta   di   concordato
l'Autorita'   di   vigilanza   revochera'    l'autorizzazione    alla
continuazione dell'esercizio d'impresa e provvedera' al rinnovo della
nomina dei commissari liquidatori; 
  Visto il decreto ministeriale 8  luglio  1994  del  Ministro  delle
politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale
di Salerno-Napoli-Avellino e'  stato  posto  in  liquidazione  coatta
amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  n.
513/2006 del 22 dicembre 2006 con il quale il dott. Mauro  Ferrazzani
e' stato  nominato  commissario  liquidatore  del  Consorzio  agrario
interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino; 
  Visto il decreto del 30 ottobre 2009 con il quale il  tribunale  di
Salerno ha  rigettato  la  domanda  di  omologazione  del  concordato
proposta dal consorzio stesso. 
  Preso atto che in  data  17  dicembre  2009  il  Consorzio  agrario
interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino ha presentato  una  nuova
proposta di concordato; 
  Considerato  che  l'applicabilita'   o   l'inapplicabilita'   della
disposizione di cui trattasi e' un fatto puntuale e  unico,  riferito
ad una sola ipotesi di  concordato  e  che,  quindi,  il  difetto  di
omologa del  primo  concordato  non  puo'  rimettere  in  termini  il
Consorzio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9  della
legge n. 99/2009 - grazie ad un secondo concordato migliorativo degli
interessi dei creditori, la cui sostanza avrebbe ben  potuto  formare
oggetto di una proposta migliorativa del primo concordato; 
  Tenuto conto che, dunque, secondo quanto previsto dal  primo  comma
dell'art. 9, questa autorita' di vigilanza si trova nelle  condizioni
di  non  poter  autorizzare  il  deposito  della  nuova  proposta  di
concordato  presentata  dal  Consorzio  agrario  interprovinciale  di
Salerno-Napoli-Avellino in data 17 dicembre 2009; 
  Preso  atto  che,  dunque,  ricorrono,  per  il  Consorzio  agrario
interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino i presupposti di  cui  al
primo comma dell'art. 9 della  citata  legge  n.  99/2009  in  quanto
trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta  amministrativa,
con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio  d'impresa,  che
non e' stato autorizzato al deposito di una proposta di concordato; 
  Ritenuto  che  la  legge  affida  alle  amministrazioni  competenti
discrezionalita'   piena    nell'ambito    dell'accertamento    della
sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello
stato di insolvenza; 
  Considerate le motivazioni di cui alla sentenza  n.  55/2009  della
Corte  costituzionale,  in  virtu'  delle  quali   all'Autorita'   di
vigilanza  incombe  l'onere  di  valutazione   dell'opportunita'   di
assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore
in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura; 
  Ritenuto che la revoca dell'esercizio d'impresa e  la  sostituzione
del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente  dalla
legge, che fa dipendere  la  revoca  dell'esercizio  d'impresa  e  la
sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di  cui
sopra; 
  Vista  la  nota  n.  19573  del  12  febbraio  2010  con  la  quale
l'Autorita'  di   vigilanza   ha   revocato   l'autorizzazione   alla
continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio; 
  Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio  in  questione
una piu' proficua gestione della liquidazione al fine  di  accelerare
la  procedura  e  finalizzarla  allo  svolgimento  degli  adempimenti
necessari al superamento dello stato di insolvenza; 
  Considerato che, con nota n. 6646, in data 21 gennaio 2010 e' stata
data comunicazione all'interessato dell'avvio  del  procedimento  per
l'eventuale applicazione dell'art. 9,  primo  comma  della  legge  n.
99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto  1990,  n.
241; 
  Preso   atto   delle    osservazioni    formulate    al    riguardo
dall'interessato, pervenute in data 1° febbraio 2010; 
  Considerato che,  contrariamente  a  quanto  dichiarato  dal  dott.
Ferrazzani    nelle    succitate    controdeduzioni,    la    mancata
autorizzazione, da parte dell'Autorita'  di  vigilanza,  al  deposito
presso il competente tribunale della seconda proposta  di  concordato
non e' affatto ininfluente e priva di rilevanza giuridica  in  quanto
il  primo  comma  dell'art.  9  della   citata   legge   n.   99/2009
espressamente prevede che  la  proposta  concordatizia  debba  essere
presentata ed autorizzata: 
  «Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per  i
quali sia accertata la mancanza dei presupposti  per  il  superamento
dello stato  di  insolvenza  e,  in  ogni  caso,  in  mancanza  della
presentazione e dell'autorizzazione  della  proposta  di  concordato,
l'autorita'  amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina
dei commissari liquidatori; 
  Considerato che impropriamente il dott. Ferrazzani, nelle succitate
controdeduzioni, ritiene che la mancata  omologa  del  concordato  da
parte tribunale sia una circostanza ininfluente in considerazione che
«le opposizioni proposte dai creditori sono  state  accolte  non  per
motivi connessi all'attivita' del commissario» e che «il rigetto  non
e' stato fondato su motivi connessi all'attivita' del commissario» in
quanto egli si riferisce alla fattispecie prevista  dal  terzo  comma
del citato art. 9 che attiene esclusivamente ai  consorzi  agrari  in
mera liquidazione  coatta  senza  autorizzazione  alla  continuazione
dell'esercizio d'impresa che, alla data del  30  settembre  2009  non
abbiano presentato all'Autorita' che vigila  sulla  liquidazione  gli
atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.; 
  Considerato che, nella comunicazione di avvio del  procedimento  ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non e' stato  imputato  al
commissario il rigetto della proposta  concordatizia  presentata  dal
Consorzio agrario  di  Salerno-Napoli-Avellino,  non  avendo  neppure
fatto riferimento al terzo comma dell'art. 9 della  citata  legge  n.
99/2009; 
  Considerato, dunque, che  le  controdeduzioni  prodotte  dal  dott.
Ferrazzani risultano ininfluenti ai fini della decisione; 
  Considerata la  qualificazione  professionale  del  dott.  Giovanni
Tomo; 
  Ritenuta la sussistenza  in  capo  al  dott.  Giovanni  Tomo  delle
professionalita'   tecniche   ed   amministrative   necessarie   allo
svolgimento dell'incarico commissariale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il dott. Giovanni Tomo, nato a Napoli  il  20  marzo  1959  ed  ivi
residente e' nominato commissario liquidatore del  consorzio  agrario
interprovinciale  di  Salerno-Napoli-Avellino  in  sostituzione   del
commissario   in   carica,   dott.   Mauro   Ferrazzani,   il   quale
contemporaneamente cessa dall'incarico.