L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle  assicurazioni
private; 
  Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche all'art.  7
del regolamento ISVAP n.  27  del  14  ottobre  2008  concernente  la
registrazione delle informazioni relative  ai  contratti  collettivi,
alle convenzioni e ai contratti generali di riassicurazione, al  fine
di tener conto dell'esperienza applicativa; 
  Ritenuta  l'esigenza  di  procedere  all'immediata  emanazione  del
presente provvedimento al fine di garantire la corretta  applicazione
delle norme del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008; 
 
                             A d o t t a 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 27 
                         del 14 ottobre 2008 
 
  1. L'art. 7 del regolamento ISVAP n. 27 del  14  ottobre  2008,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Contratti collettivi, convenzioni e contratti generali  di
riassicurazione).  -  1.  Nel  caso  di  contratti   collettivi,   di
convenzioni o di contratti generali di  riassicurazione,  le  imprese
riportano nei registri assicurativi le  annotazioni  con  riferimento
anche alle singole posizioni o applicazioni o ai singoli rapporti  di
riassicurazione stipulati in esecuzione dei  contratti  generali.  In
caso  di  contratti  collettivi   o   di   convenzioni   assunti   in
coassicurazione,  le  registrazioni   delle   singole   posizioni   o
applicazioni sono effettuate dall'impresa delegataria. 
  2. Con riferimento alle  singole  posizioni  o  applicazioni  o  ai
singoli  rapporti  di  riassicurazione,   i   registri   assicurativi
riportano almeno le informazioni di cui all'allegato 1. 
  3. Con riferimento al registro dei contratti emessi  dalle  imprese
autorizzate all'attivita' di assicurazione nei  rami  danni,  per  le
singole posizioni o  applicazioni  il  cui  premio  unitario  non  e'
superiore a euro 100 e la copertura assicurativa e'  accessoria  alla
vendita di un prodotto o alla prestazione di un servizio, le imprese,
in deroga al comma 1 e  al  comma  2,  forniscono  evidenza  di  tali
posizioni o applicazioni in separati elenchi che: 
    1) riportano, in sostituzione dei dati di  cui  al  comma  2,  le
informazioni che consentono di individuare in modo  univoco  l'unita'
di rischio posta in copertura e il periodo della  copertura;  l'ISVAP
si riserva  di  verificare  che  i  dati  sostitutivi  raggiungano  i
medesimi obiettivi di informativa dei dati sostituiti; 
    2) sono aggiornati con le informazioni o i dati di cui  al  punto
1) non oltre novanta giorni  dalla  data  della  singola  adesione  o
inclusione; 
    3) sono  formati  come  documenti  informatici  e  conservati  in
maniera digitale alla chiusura  di  ciascun  trimestre  nel  rispetto
delle regole stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
dalle relative disposizioni di attuazione,  per  il  termine  di  cui
all'art. 2220, comma 1, del  codice  civile  dalla  data  dell'ultima
annotazione. Si applica l'art. 5, comma 8. 
  4. Con riferimento alle singole posizioni o applicazioni di cui  al
comma 3 le imprese individuano, sulla  base  di  criteri  previamente
formalizzati che tengano conto delle caratteristiche della  copertura
e delle modalita' di  identificazione  dell'assicurato,  i  contratti
collettivi o le  convenzioni  per  le  quali  le  informazioni  sulle
singole  posizioni  o  applicazioni  previste  dal   comma   3   sono
disponibili solo al momento del sinistro. In  tali  casi  le  singole
posizioni o applicazioni non sono oggetto di registrazione  ai  sensi
del presente articolo. Le imprese conservano evidenza dell'elenco  di
tali contratti e convenzioni e dei criteri  utilizzati  per  la  loro
individuazione.».