IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento n.  396/2005  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  regolamenti  collegati
concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 21 dicembre  2006  dall'impresa
Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano viale  Certosa  n.
130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto  fitosanitario
per piante ornamentali  denominato  Folicur  Giardino  contenente  la
sostanza attiva tebuconazolo; 
  Visto il decreto 31 agosto  2009,  di  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008,  che  iscrive  la
sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 10 settembre 2009 dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194; 
  Vista la nota dell'ufficio del 26 gennaio 2010 con  la  quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 3 febbraio 2010 da cui risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale  in  Milano
viale Certosa n. 130, e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario  per  piante  ornamentali  denominato  Folicur
Giardino   con   la   composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adeguamenti e  gli  adempimenti  stabiliti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza  attiva
componente. 
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie   da   ml   3,5-10-14
(3,5x4)-35-50-70-100. 
  Il prodotto in questione e': 
    preparato nello stabilimento dell'impresa Irca Service S.p.a., in
Fornovo San Giovanni (Bergamo); 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dagli  stabilimenti
delle imprese Bayer CropScience AG in  Dormagen  (Germania)  e  Bayer
CropScience France in Villefranche (Francia); 
    confezionato negli stabilimenti delle imprese  Bayer  CropScience
S.r.l. in Filago (Bergamo); SCB in Marle sur Serre (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario per piante ornamentali  Folicur  Giardino
e' registrato al n. 13682. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 aprile 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello