L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del  22
aprile 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»  ed,  in
particolare, gli articoli 3 e 7; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge della regione  autonoma  Valle  d'Aosta  9  febbraio
1995, n. 4, recante «Elezione diretta del Sindaco, del vice Sindaco e
del consiglio comunale», e successive modificazioni; 
  Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto  Adige,
nel testo  modificato  dall'art.  4  della  legge  costituzionale  31
gennaio 2001, n. 2; 
  Visto  il   decreto   del   Presidente   della   regione   Autonoma
Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo  unico
delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi
delle amministrazioni comunali; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile  1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15  marzo  2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49/1995»; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto della regione autonoma Sicilia, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della regione autonoma  Sicilia  20
agosto 1960, n.  3,  modificato  con  decreto  del  Presidente  della
regione Siciliana 15 aprile 1970, n.  1,  recante  «Approvazione  del
testo unico delle leggi per l'elezione dei  consigli  comunali  nella
regione siciliana» e successive modifiche; 
  Visto  lo  statuto  speciale  della  regione   autonoma   Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e
successive modificazioni; 
  Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005,  n.
2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta n. 35 del 28 gennaio 2010 con il quale sono  stati  convocati
per il giorno 23 maggio 2010, i comizi  per  l'elezione  diretta  del
Sindaco e del Consiglio comunale di sessantotto comuni della regione,
con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 6 giugno 2010; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  regione  autonoma   del
Trentino-Alto Adige n. 9/A del 9 marzo 2010 con il quale  sono  stati
convocati per il giorno 16  maggio  2010,  i  comizi  per  l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di duecentocinque comuni
della provincia di Trento e di centoundici comuni della provincia  di
Bolzano, nonche' per l'elezione diretta dei Consigli circoscrizionali
nel comune di Rovereto (Trento) e di Bolzano, con un eventuale  turno
di ballottaggio previsto per il 30 maggio 2010; 
  Visto il decreto dell'assessore alla  pianificazione  territoriale,
autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e  comunitarie
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  n.  126  del  18  marzo
2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 16 e  17  maggio
2010, i comizi per l'elezione diretta del  Sindaco  e  del  Consiglio
comunale di nove comuni della regione; 
  Visto il decreto dell'assessore  delle  autonomie  locali  e  della
funzione pubblica della regione autonoma Sicilia n. 87 del  30  marzo
2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e  31  maggio
2010, i comizi per l'elezione diretta del  Sindaco  e  del  Consiglio
comunale di quarantuno comuni della regione, con eventuale  turno  di
ballottaggio previsto per il giorno 13 giugno 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Sardegna  n.
43 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i  giorni
30 e 31 maggio 2010, i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del
Consiglio provinciale di otto province e per l'elezione  diretta  del
Sindaco e del Consiglio comunale  di  centosettantasei  comuni  della
regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 13
e 14 giugno 2010; 
  Vista la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative alle campagne per  le  elezioni  provinciali  e
comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno  2009»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  101  del  4  maggio
2009; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Vista  la  deliberazione   della   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi
recante «Disposizioni in  materia  di  comunicazione  politica  e  di
parita' di accesso ai mezzi di informazione  relative  alle  campagne
per le consultazioni elettorali della primavera 2010» approvata nella
seduta del 21 aprile 2010; 
  Udita la relazione  dei  commissari  Michele  Lauria  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita'  di  trattamento  a
tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si
applicano alle campagne per le elezioni del Sindaco e  del  Consiglio
comunale dei comuni della regione autonoma Valle d'Aosta indette  per
il 23 maggio 2010, dei comuni della  regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige, indette per il  16  maggio  2010,  dei  comuni  della  regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, indette per il 16 e 17  maggio  2010,
dei comuni della regione autonoma Sicilia, nonche' delle  province  e
dei comuni della regione autonoma Sardegna indette per i giorni 30  e
31 maggio 2010, in quanto compatibili, le disposizioni di  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, di cui alla delibera  n.  59/09/CSP  del  22  aprile
2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia
di comunicazione politica  e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione relative alle campagne per  le  elezioni  provinciali  e
comunali fissate per i giorni 6 e  7  giugno  2009».  L'elenco  delle
province e dei comuni interessati dalle consultazioni  elettorali  e'
reso disponibile sul sito web dell'Autorita'. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  programmi
e alle  trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi  negli  ambiti
territoriali  nei  quali  non  e'   prevista   alcuna   consultazione
elettorale. 
  3. I termini di cui all'art. 11, commi 1 e  2,  della  delibera  n.
59/09/CSP decorrono dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
  4. La disposizione  di  cui  all'art.  25,  comma  1,  lettera  b),
relativa ai compiti dei Comitati regionali per le  comunicazioni,  si
applica anche all'accertamento di eventuali  violazioni  dell'art.  9
della legge n. 28 del 2000. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia,  nei
territori  interessati  dalle  consultazioni  elettorali,   sino   al
compimento  delle  operazioni  di  voto,  fatte  salve  le  eventuali
estensioni relative alle votazioni di ballottaggio. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile  nel  sito
web della stessa Autorita'. 
    Roma, 22 aprile 2010 
 
                            Il presidente 
                              Calabro' 
 
 
                        I commissari relatori 
                          Lauria - Sortino