IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       per le infrastrutture, 
                 gli affari generali ed il personale 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
                           di concerto con 
 
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.  133,  che  dispone  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei    Ministri,    previa    delibera    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e  d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano
nazionale di edilizia abitativa al fine  di  garantire  su  tutto  il
territorio  nazionale  i  livelli  minimi  essenziali  di  fabbisogno
abitativo per il pieno sviluppo della persona umana; 
  Visto il comma 12 del richiamato  art.  11,  che  dispone  che  per
l'attuazione degli interventi facenti parte del  piano  nazionale  di
edilizia abitativa e' istituito un  apposito  Fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui  all'art.  1,  comma
1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3,  comma
108, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  nonche'  di  cui  agli
articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16
luglio 2009, registrato dalla Corte  dei  conti  il  3  agosto  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n.  191,  con  il
quale e' stato approvato il «Piano nazionale di  edilizia  abitativa»
di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia
abitativa allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  16  luglio  2009  che  prevede  come   linea   d'intervento
l'incremento del patrimonio di  edilizia  residenziale  pubblica  con
risorse dello Stato, delle regioni, delle  province  autonome,  degli
enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche
dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle  normative  regionali
ove  esistenti,  ovvero  statali  vigenti,  di  alloggi  di  edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia
abitativa  che  prevede  come  linea   d'intervento   la   promozione
finanziaria anche ad iniziativa di privati, di  interventi  ai  sensi
della parte II, titolo III, capo  III,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia
abitativa  che  prevede  come  linea  d'intervento   agevolazioni   a
cooperative edilizie costituite  tra  i  soggetti  destinatari  degli
interventi,  eventualmente  prevedendo  agevolazioni   amministrative
nonche' termini di durata predeterminati  per  la  partecipazione  di
ciascun socio,  in  considerazione  del  carattere  solo  transitorio
dell'esigenza abitativa; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia
abitativa che prevede come linea  d'intervento  la  realizzazione  di
programmi integrati di  promozione  di  edilizia  residenziale  anche
sociale; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, lettera  c)  del  citato  Piano
nazionale di edilizia abitativa allegato al  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 che destina agli
interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1,
del piano medesimo le disponibilita' finanziarie di cui al comma  12,
ultimo capoverso, dell'art. 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro  e
dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente,  agli
interventi di cui all'art. 11 del Piano nazionale e  agli  interventi
di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo; 
  Visto il decreto ministeriale  18  novembre  2009,  prot.  n.  892,
registrato alla Corte dei conti in data 4 dicembre 2009, registro  n.
9, foglio n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293  del  17
dicembre 2009, con il quale  si  e'  provveduto  ad  individuare  gli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale
di  edilizia  abitativa  ammessi  a  finanziamento  per  un   importo
complessivo di 200 milioni di euro; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia
abitativa che dispone che le risorse di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera c), del  medesimo  Piano  siano  ripartite  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei  coefficienti
stabiliti  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  132
del 10 giugno 2003, e  destinate  al  finanziamento  delle  linee  di
intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c)  e  d)  nonche'
alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche
sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del Piano medesimo; 
  Visto l'art. 4 del citato Piano nazionale che dispone, tra l'altro,
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le
regioni ed  i  comuni,  la  sottoscrizione  di  appositi  accordi  di
programma  al  fine  di  concentrare  gli  interventi  sull'effettiva
richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla  dimensione
fisica e demografica del  territorio  di  riferimento  attraverso  la
realizzazione  di  programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia
residenziale   anche   sociale   e   di   riqualificazione    urbana,
caratterizzati  da  elevati  livelli  di   vivibilita',   salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso
la risoluzione di problemi di mobilita', promuovendo  e  valorizzando
la partecipazione di soggetti pubblici e privati; 
  Visti, inoltre, gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di  edilizia
abitativa  medesimo  che  individuano  rispettivamente  le  procedure
attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui  al
richiamato art. 4 nonche' i criteri per la  selezione  dei  programmi
coordinati di intervento di cui al comma  1  dell'art.  8  del  Piano
nazionale; 
  Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  numeri
109887, 113161, 111138 con i quali  sono  state  disposte,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
variazioni in aumento sul capitolo 7440 dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   «Fondo   per
l'attuazione del Piano nazionale  di  edilizia  abitativa»  esercizio
2009, per un totale di euro 650.797.445,00 da considerare in  termini
di competenza e di cassa; 
  Considerato che a seguito della sopracitata variazione  in  aumento
di  euro  650.797.445,00   la   disponibilita'   iniziale   di   euro
77.087.825,00 esistente sul capitolo  7440  destinata  all'attuazione
degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  e'
risultata pari, nell'esercizio finanziario 2009, a  complessivi  euro
727.885.270,00; 
  Considerato pertanto che ai sensi  del  citato  art.  2,  comma  2,
lettera c) le risorse disponibili per  gli  interventi  di  cui  alle
lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del  Piano  nazionale,
al netto delle risorse pari a 200 milioni  di  euro  destinate  dagli
interventi di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  f)  del  richiamato
Piano nazionale gia'  individuati  con  il  decreto  ministeriale  18
novembre 2009, prot. n. 892, e dell'importo di 150 milioni di euro da
destinare agli interventi di cui  all'art.  11  del  Piano  nazionale
medesimo, ammontano complessivamente ad euro 377.885.270,00; 
  Ritenuto opportuno procedere ad effettuare  tra  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano il riparto delle risorse di cui
art.  2,  comma  2,  lettera  c)  del  Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa; 
  Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del richiamato  Piano  nazionale  di
edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 16 luglio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  c)  del  Piano
nazionale di edilizia abitativa allegato al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, destinate al finanziamento
degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e)
del  medesimo  Piano  nazionale  di  edilizia   abitativa,   pari   a
complessivamente ad euro 377.885.270,00,  sono  ripartite,  in  quota
parte a ciascuna regione e provincia autonoma di  Trento  e  Bolzano,
sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  17  marzo  2003  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno  2003,  secondo  la  seguente
tabella: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico