IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al  30  aprile
2011, lo stato di  emergenza  in  relazione  alla  riattivazione  del
movimento  franoso  nel  territorio  del  comune  di  Montaguto,   in
provincia di Avellino; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3532 del 13 luglio 2006, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n.  3863  del
31 marzo 2010; 
  Considerata  la  grave  situazione  determinatasi  a  causa   della
riattivazione del movimento franoso di cui sopra,  che  ha  provocato
ulteriori smottamenti del terreno di notevole estensione, il distacco
di un ingente quantita' di  fango  e  detriti,  l'isolamento  di  due
abitazioni nonche' l'interruzione della strada statale n.  90  «Delle
Puglie»  nonche'  la   tratta   ferroviaria   Benevento-Foggia,   con
conseguenti gravi disagi per  la  popolazione,  nonche'  una  diffusa
situazione di rischio per la pubblica e privata incolumita'; 
  Ravvisata quindi la necessita'  di  disporre  misure  di  carattere
straordinario ed urgente finalizzate all'immediato  ripristino  della
viabilita' stradale e ferroviaria ed, in via generale alla rimozione,
in tempi brevi, delle  situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita' ed al ritorno alle normali condizioni di vita nei
luoghi interessati dal predetto evento calamitoso; 
  Acquisita l'intesa della regione Campania; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato   commissario
delegato in sostituzione del dott. Mario Pasquale  De  Biase  di  cui
all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  n.  3849/2010,  per  l'espletamento  delle  iniziative   di
carattere straordinario ed urgente finalizzate al  superamento  della
situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento
franoso nel territorio del  comune  di  Montaguto,  in  provincia  di
Avellino. 
  2. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 
  3. Il commissario delegato provvede: 
    a)  all'immediato  ripristino  della  circolazione  sulla   linea
ferroviaria Benevento-Foggia e  sulla  strada  statale  n.  90  delle
Puglie; 
    b) all'avvio degli  interventi  necessari  alla  rimozione  delle
situazioni  di  rischio  ed  alla  messa  in  sicurezza  dei   luoghi
interessati dall'evento franoso di cui alla presente ordinanza. 
  4. Per l'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  comma  3,  il
commissario delegato e' autorizzato  ad  avvalersi  del  dott.  Mario
Pasquale  De  Biase,  dei  soggetti  di  cui  all'art.  6,  comma  3,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
3863/2010, nonche' di  ulteriori  soggetti  attuatori,  cui  affidare
specifici settori di intervento sulla base di direttive di  volta  in
volta impartite dal medesimo commissario delegato. 
  5. Il commissario delegato per l'espletamento delle  iniziative  di
cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  del  Dipartimento   della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
dell'unita' stralcio  e  unita'  operativa  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  26,  delle  Forze
armate, nonche'  della  collaborazione  degli  uffici  tecnici  della
regione  Campania,  degli  enti  pubblici  anche   locali   e   delle
amministrazioni periferiche dello Stato.