IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, che stabilisce che «il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali puo' concedere, sulla  base  di  specifici  accordi  in  sede
governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro  mesi,
al personale anche navigante dei vettori aerei e  delle  societa'  da
questi  derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione   o
trasformazioni societarie»; 
  Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le
imprese   che   presentino   un   programma   di    ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale  a  seguito  di  un'avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario che  abbia
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi,
non sono considerati,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9,  i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima; 
  Visto l'art. 21-quater, comma  5,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge  28  febbraio
2008, n. 31, con il quale, le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni  ed
integrazioni sono state  estese  ai  trattamenti  concessi  ai  sensi
dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
  Visto il decreto-legge 28 agosto  2008,  n.  134,  convertito,  con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166; 
  Visto l'accordo in data 13  ottobre  2009,  intervenuto  presso  la
Presidenza del Consiglio,  con  il  quale  le  societa'  Manutenzioni
Aereonautiche  Srl,   Alitalia-Compagnia   Aerea   Italiana   Spa   e
Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di  acquisto
della  societa'  Atitech  Spa,  si  sono  impegnate  a  favorire   la
continuita' aziendale della predetta societa'; 
  Visto l'accordo in data 2  febbraio  2010,  intervenuto  presso  la
regione Campania, alla presenza  dei  rappresentanti  della  societa'
Atitech Spa, nonche' delle organizzazioni sindacali,  con  il  quale,
considerata la situazione di crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la
predetta societa', e' stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale,  come  previsto  dal  citato
art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291,  a  decorrere  dal  3
febbraio 2010, per un periodo di 12 mesi (nell'ambito del complessivo
programma di 4 anni di CIGS nonche' di 3 anni di mobilita') in favore
di un numero medio di 264 unita' lavorative  dalla  societa'  di  cui
trattasi; 
  Vista l'istanza presentata in data 17 febbraio 2010, con  la  quale
la  societa'  Atitech  S.p.a.,  ha  richiesto  la   concessione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   ai   sensi
dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il  semestre
dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010, in  favore  di  654  lavoratori
totali, dipendenti presso la sede di Napoli che saranno posti in CIGS
a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un  numero  medio  di
264 unita' lavorative; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010, in  favore  di  654  lavoratori
totali che saranno posti in CIGS  a  seconda  delle  esigenze  e  che
corrispondono ad un numero medio di 264 unita' lavorative, dipendenti
dalla societa' Atitech Spa, ai sensi dell'art. 1-bis  della  legge  3
dicembre  2004,  n.  291,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, e' autorizzata la concessione del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  la
regione  Campania,  in  data  2  febbraio  2010,  in  favore  di  654
lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle  esigenze
e che corrispondono ad un numero medio di 264 unita' lavorative della
societa' Atitech Spa, unita' in Napoli, per il periodo dal 3 febbraio
2010 al 2 agosto 2010. 
  Matricola INPS: 5112392911. 
  Pagamento diretto: NO.