IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e  del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); 
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12 luglio 2002,  relativa  alla  vita  privata  e  alle
comunicazioni elettroniche; 
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  del  15  luglio  2004   (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381)  in  materia  di  elenchi
telefonici «alfabetici» del servizio universale; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore il dott. Mauro Paissan; 
 
                              Premesso 
 
  Con il provvedimento del 15 luglio 2004 sopra indicato (di seguito,
«Provvedimento»), l'Autorita', ai sensi dell'art. 129 del Codice,  ha
individuato le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo  dei
dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del  traffico
prepagato negli elenchi  telefonici,  costituiti  tramite  estrazione
dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica
e realizzati in qualsiasi forma. 
  Successivamente all'entrata in  vigore  del  regime  degli  elenchi
telefonici introdotto  dal  Provvedimento,  l'Autorita'  ha  ricevuto
numerose  segnalazioni  concernenti  la  c.d.  funzione  di  «ricerca
inversa o derivata» (di seguito, indicata per brevita' come  «ricerca
inversa»), consistente nella possibilita', per i fornitori di servizi
di  informazione  sugli  elenchi,  di  comunicare  a  chi  ne  faccia
richiesta, online o al telefono,  i  dati  personali  degli  abbonati
presenti negli elenchi telefonici, effettuando la ricerca sulla  base
del numero telefonico o di altro dato degli stessi. 
  In particolare, due dei  predetti  fornitori  (Seat  Pagine  Gialle
S.p.a. e Telextra S.r.l.) hanno chiesto  un  intervento  del  Garante
volto a modificare il predetto  regime  con  particolare  riferimento
appunto alla funzione di «ricerca inversa»  degli  abbonati  presenti
negli elenchi telefonici. 
1. La disciplina applicabile alla «ricerca inversa». 
  Come noto, il Provvedimento, in  ragione  delle  potenzialita'  dei
predetti servizi, che consentono ad esempio di reperire l'identita' e
l'indirizzo di una persona a chi ne  conosca  anche  solo  il  numero
telefonico, ha previsto che i servizi di informazione  sugli  elenchi
dei singoli operatori, in caso di utilizzo  dei  servizi  di  ricerca
inversa, devono essere «progettati per consentire la  visualizzazione
di un numero limitato di risultati  per  pagina»  (cfr.  allegato  I,
punto 6.1 e allegato II, punto 1 del Provvedimento). 
  Il Provvedimento ha stabilito altresi' che l'utilizzazione dei dati
personali nell'ambito  dei  predetti  servizi  di  informazione  deve
essere stata portata a conoscenza  degli  interessati  con  un'idonea
informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice (allegato I, punto  2.2)
e che l'attivazione della funzione  di  «ricerca  inversa»  sui  dati
degli interessati  presuppone  il  consenso  specifico  degli  stessi
(allegato I, punto 4.2.1),  coerentemente  con  quanto  sostenuto  da
tempo anche in sede comunitaria dal Gruppo ex art. 29 (cfr. parere n.
5/2000 del 13 luglio 2000, in www.europa.eu.int). 
  In ragione di cio', quindi, il questionario contenuto nel modulo di
informativa e raccolta del consenso che ciascun operatore  telefonico
sottopone ai propri clienti per consentire loro di decidere se e  con
quali  informazioni  essere  presenti   negli   elenchi   telefonici,
contempla anche una richiesta di consenso esplicito all'utilizzo  del
numero telefonico per finalita' di ricerca inversa  (allegato  IV  al
Provvedimento). 
  Discorso in  parte  diverso  va  fatto  in  relazione  ai  «vecchi»
abbonati alla telefonia fissa, i cui nominativi erano  gia'  presenti
negli elenchi precedentemente pubblicati. Riguardo a  tali  soggetti,
infatti, il Provvedimento ha previsto una disciplina transitoria  per
la quale, in assenza di risposta da parte degli stessi nel termine di
sessanta  giorni  dalla  ricezione  del  predetto  modulo,  sarebbero
rimaste valide le manifestazioni di volonta'  eventualmente  espresse
in passato. 
  Da cio' e' derivato che, in assenza di risposta al questionario,  i
dati personali degli abbonati gia' presenti nei vecchi  elenchi  sono
stati inseriti automaticamente anche nei nuovi elenchi,  mentre,  non
essendo  in  passato   mai   stata   chiesta   agli   stessi   alcuna
manifestazione di volonta' in  merito  all'utilizzabilita'  dei  loro
dati nei servizi di  ricerca  inversa,  tale  funzione,  in  caso  di
assenza di risposta, e' stata generalmente intesa  come  inibita  nei
loro confronti. 
2. Le richieste pervenute al Garante. 
  I fornitori sopra indicati,  in  particolare  Seat  Pagine  Gialle,
hanno messo in evidenza come, a seguito dell'entrata  in  vigore  del
ricordato regime degli elenchi  telefonici,  in  ragione  dell'esiguo
numero di interessati che hanno compilato e riconsegnato il  predetto
questionario, sia divenuto pressoche' impossibile per  gli  operatori
del settore «continuare a mantenere la funzione di  ricerca  inversa,
creando un vero e proprio disservizio che rende  insoddisfatti  tanto
gli inseriti, tanto gli utilizzatori». 
  La funzione in oggetto,  infatti,  sarebbe  «molto  apprezzata  dai
consumatori», in quanto «rende facilmente rintracciabili gli abbonati
che hanno dato il proprio consenso  ad  essere  inseriti  in  elenco,
senza ledere minimamente i loro interessi  ne'  la  legittima  tutela
della loro  privacy,  trattandosi  solo  di  una  chiave  di  ricerca
differente» (cfr. note di Seat Pagine Gialle del 14 novembre  2005  e
del 15 novembre 2006). 
  In particolare, Seat ha rappresentato che, sulla base della propria
esperienza, molti abbonati hanno percepito il  blocco  della  ricerca
inversa come un disservizio, poiche' erano convinti che  non  sarebbe
cambiato nulla rispetto al passato e  non  avevano  compreso  che  la
mancata  restituzione   del   questionario   avrebbe   coinciso   con
l'inibizione della fornitura del servizio (cfr. nota del 24  febbraio
2009). 
  Le   predette   societa'    e    Assotelecomunicazioni    (Asstel),
appositamente coinvolte in merito alla possibile realizzazione di una
campagna  informativa  mirata  a  raggiungere  tutti  gli  utenti  di
telefonia fissa gia' inseriti in un elenco pubblico alla data del  1°
febbraio 2005, hanno rappresentato alcune proposte sulle modalita' di
comunicazione agli interessati di quanto  previsto  con  il  presente
provvedimento. 
3. Ricerca «one to one» per i «vecchi» abbonati. 
  Come noto, la scelta del Garante relativa ai c.d. «vecchi» abbonati
puo' essere ricondotta alla direttiva 2002/58/CE, che ha previsto  un
regime transitorio per  gli  abbonati  gia'  inseriti  in  un  elenco
pubblico alla data di entrata in vigore  delle  misure  nazionali  di
recepimento (data che in Italia va individuata nel 1° febbraio  2005,
considerato il combinato disposto dell'art.  129  del  Codice  e  del
predetto Provvedimento - allegato III, punto  1,  cui  tale  articolo
demanda la residuale disciplina per gli elenchi). 
  Piu'  specificamente,  l'art.  16,  paragrafo  2  della   direttiva
stabilisce che i dati personali dei vecchi abbonati  possono  restare
inseriti negli elenchi cartacei o elettronici, «comprese le  versioni
con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi  comunicato
dopo  essere  stati  pienamente  informati  degli   scopi   e   delle
possibilita' in conformita' con l'art. 12 della presente direttiva». 
  In ragione di quanto detto,  pertanto,  limitatamente  ai  «vecchi»
abbonati, si ritiene possa ammettersi  un  sistema  che  permetta  di
mantenere operativa la funzione di ricerca inversa,  anche  senza  il
consenso espresso degli abbonati,  salvo  il  rispetto  di  eventuali
volonta' contrarie comunicate  al  proprio  operatore  dagli  stessi.
Cio',  soltanto  con  riferimento   alla   ricerca   del   nominativo
dell'abbonato sulla base del suo numero telefonico, che,  consentendo
di ottenere singoli risultati  per  singole  richieste  (operativita'
c.d. «one to one»), risulta facilmente configurabile come mera chiave
di consultazione degli elenchi elettronici. 
  In merito ai «nuovi» abbonati, viceversa, non  si  ritiene  che  il
principio  del  consenso  espresso  degli  interessati  sancito   dal
Provvedimento, che come si e' detto e' di matrice  comunitaria  (cfr.
art.  12  della  direttiva  2002/58/CE),  debba   essere   messo   in
discussione in questa sede. 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
  A. Ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1,
lettera c) del Codice: 
    1) dispone che, con esclusivo riferimento ai «vecchi» abbonati  i
cui dati erano gia' inseriti in un elenco pubblico alla data  del  1°
febbraio 2005, possa essere attivata a partire dal 1° gennaio 2011 la
funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo
di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche  senza  il
consenso espresso degli abbonati,  salvo  il  rispetto  di  eventuali
volonta' contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore; 
    2) dispone che gli operatori telefonici,che abbiano clienti i cui
dati erano gia' inseriti in un  elenco  pubblico  alla  data  del  1°
febbraio 2005, rendano  nota  a  tali  abbonati  l'attivazione  della
funzione di ricerca inversa nei loro confronti nei  termini  indicati
al precedente punto 1, mediante idonea informativa, da inserire nella
bolletta contenente il conto telefonico entro il 31 dicembre  2010  e
da pubblicare sui propri siti web entro il 31 maggio 2010.  Entro  il
medesimo termine del 31  maggio  dovra'  essere  trasmessa  a  questa
Autorita' una copia dell'informativa, che dovra' contenere la  chiara
indicazione  della  possibilita'  per  gli  abbonati  interessati  di
opporsi all'attivazione della funzione di ricerca inversa sul proprio
nominativo. 
  B. Dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 aprile 2010 
 
                            Il presidente 
                              Pizzetti 
 
 
                             Il relatore 
                               Paissan 
 
 
                   Il segretario generale reggente 
                              De Paoli