LA BANCA D'ITALIA 
 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli
articoli 21 e 22; 
  Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
l'attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonche'
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visto il decreto legislativo 25 settembre  2009,  n.  151,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
  Visto, in particolare, l'art. 37, commi 7 e 8, del  citato  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
  D'intesa con le altre Autorita' di vigilanza di settore; 
  Sentita l'Unita' di Informazione Finanziaria; 
 
                             A d o t t a 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: 
    a) «direttiva», la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  26  ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
    b) «decreto», il decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,
recante  l'attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
    c) «codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    d) «TUB», il decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
    e) «TUF», il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria; 
    f) «CAP», il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
recante il codice delle assicurazioni private; 
    g) «UIF», l'Unita' di informazione finanziaria istituita ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  presso
la Banca d'Italia; 
    h) «destinatari», i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1; 
    i)  «attivita'  istituzionale»,  l'attivita'  per  la   quale   i
destinatari hanno ottenuto l'iscrizione  ovvero  l'autorizzazione  da
parte dell'Autorita' pubblica; 
    j) «gruppo», il gruppo bancario di cui all'art.  60  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e disposizioni applicative,  il
gruppo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58 e disposizioni applicative,  il  gruppo  individuato  ai  sensi
dell'art. 82 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
nonche' le societa' di cui all'art. 2359 del codice civile; 
    k) «rapporto continuativo», un rapporto  contrattuale  di  durata
rientrante   nell'esercizio    dell'attivita'    istituzionale    dei
destinatari che possa dare luogo a piu' operazioni di trasferimento o
movimentazione  di  mezzi  di  pagamento   ovvero   una   prestazione
professionale resa dalle societa'  di  revisione  iscritte  nell'albo
speciale previsto dall'art. 161 del TUF; 
    l) «operazione», la trasmissione o la movimentazione di mezzi  di
pagamento di importo pari o superiore a € 15.000; 
    m)  «operazione  frazionata»,  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo economico di importo pari o superiore a  € 15.000,  posta  in
essere attraverso piu' operazioni singolarmente di importo  inferiore
al  predetto  limite,  effettuate  in  momenti  diversi   e   in   un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni; 
    n) «operazioni di tesoreria», operazioni eseguite da una societa'
che  effettua  incassi  e  pagamenti  per  conto  di  altre  societa'
appartenenti al medesimo gruppo; 
    o) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni  bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili o equiparabili quali gli assegni di  traenza,  i  vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di  pagamento,  le  carte  di
credito e le  altre  carte  di  pagamento,  le  polizze  assicurative
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta
di trasferire, movimentare o acquisire,  anche  per  via  telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie; 
    p) «carte di pagamento», carte di  debito,  carte  di  credito  e
carte prepagate ovvero ogni altra carta che permetta  di  trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica,  fondi,  valori  o
disponibilita' finanziarie; 
    q) «tasso di cambio», il cambio comunicato  a  titolo  indicativo
dalla  Banca  Centrale  Europea  per  le   valute   da   quest'ultima
considerate ovvero, per le  altre  divise,  quello  comunicato  dalla
Banca d'Italia; 
    r)  «cliente»,  il  soggetto  che   dispone   operazioni   ovvero
intrattiene rapporti continuativi con i destinatari; 
    s) «esecutore», il soggetto che esegue operazioni  per  conto  di
altro soggetto; 
    t) «titolare effettivo», la persona o le persone fisiche che,  in
ultima istanza, possiedono o controllano il cliente secondo i criteri
di cui all'allegato tecnico del decreto; 
    u) «dati identificativi», il nome e il cognome,  il  luogo  e  la
data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale  e  gli  estremi  del
documento di identificazione o,  nel  caso  di  soggetti  diversi  da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; 
    v) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a
mezzo di sistemi informatici,  nel  quale  sono  conservati  in  modo
accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite  nell'adempimento
degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi
e le modalita' previsti nel presente  provvedimento  e  nei  relativi
allegati; 
    w) «pubblica amministrazione»,  tutte  le  amministrazioni  dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e  grado,
le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a ordinamento  autonomo,  le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le
comunita' montane e loro  consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui  al  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.