IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista  la  domanda  della  signora  Maria  Bonaventura,   cittadina
italiana, diretta ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra
indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di  studio
denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della
qualifica   di    parrucchiere,    NVQ    livello    3»    rilasciato
dall'Hairdressing  and  Beauty  Industry  Authority  -  HABIA   (Gran
Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri  di  Celani
Gennaro & C. S.a.s. in  Frosinone,  affiliato  ad  A.E.S.  S.r.l.  di
Reggio-Emilia; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  23
marzo 2010, che ha ritenuto il suddetto titolo di  studio  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge 17 agosto 2005, n. 174,  subordinatamente  all'espletamento  di
una   misura   compensativa,   la   quale   consistera',   a   scelta
dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un  anno  da
svolgersi presso un'impresa del settore o in una  prova  attitudinale
su tutte le materie oggetto del corso, poiche' il corso di formazione
ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» (art. 22, comma  1,
lettera a) decreto legislativo 206/ 2007)  rispetto  alla  formazione
per analoga qualifica  impartita  in  Italia  per  l'esercizio  della
medesima attivita'; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla  sig.ra  Maria  Bonaventura,  cittadina  italiana,  nata  a
Piedimonte Matese (Caserta) in data 2 aprile 1984, e' riconosciuto il
titolo di studio di cui in  premessa,  quale  titolo  valido  per  lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi  della
legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina  dell'attivita'  di
acconciatore»,  subordinatamente  all'espletamento  di   una   misura
compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento  o  una  prova
attitudinale,  il  cui  oggetto  e  modalita'  di  svolgimento,  sono
indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del
presente decreto. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 1° aprile 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio