IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante  norme
sul riordino della legislazione in  materia  portuale,  e  successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
luglio 1962, n. 168; 
  Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante «Regolamento per  la
sicurezza della navigazione e della vita umana  in  mare»,  il  quale
demanda al Ministero la determinazione, con un apposito decreto,  dei
particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio; 
  Visto il paragrafo  12,  Capitolo  III,  allegato  1,  del  decreto
legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45  come  modificato  dal  decreto
legislativo 23 dicembre 2002, n. 291; 
  Vista la regola III-20  della  convenzione  Solas,  ratificata  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti,  che  prevede
l'obbligo  di  effettuare  la  manutenzione  e  la  revisione   delle
imbarcazioni di salvataggio e dei relativi  sistemi  di  ammaino  per
assicurarne l'affidabilita' ed il mantenimento  delle  condizioni  di
sicurezza iniziali; 
  Considerato  che  negli  ultimi  anni  l'industria   marittima   ha
registrato un elevato numero di incidenti, talvolta fatali, che hanno
coinvolto il personale marittimo impegnato nelle attivita' di manovra
delle imbarcazioni di salvataggio; 
  Vista la circolare MSC.1/Circ. 1205,  in  data  26  maggio  2006  -
sviluppo dei manuali operativi e di manutenzione  delle  imbarcazioni
di salvataggio e dei relativi dispositivi di messa a mare; 
  Vista  la  circolare  MSC  1277,  in  data   23   maggio   2008   -
Raccomandazioni per l'autorizzazione delle stazioni di  servizio  per
imbarcazioni di salvataggio, dispositivi di messa a mare e sistemi di
rilascio dei ganci delle imbarcazioni del tipo on-load release gear; 
  Vista la circolare MSC 1206/Rev.1, in data 11 giugno 2009 -  Misure
per prevenire gli incidenti con le imbarcazioni di salvataggio; 
  Ritenuto necessario stabilire le modalita' per la manutenzione e la
revisione dei dispositivi di messa a mare  dei  mezzi  collettivi  di
salvataggio, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO,  al
fine di prevenire gli incidenti che possono  occorrere  al  personale
marittimo impegnato nelle  attivita'  operative  e  di  addestramento
mediante l'utilizzo dei mezzi collettivi di salvataggio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Il presente decreto disciplina la manutenzione ed  il  mantenimento
in sicurezza dei  dispositivi  di  salvataggio,  di  tipo  approvato,
installati a bordo delle seguenti navi: 
    1) navi soggette alla convenzione Solas come emendata; 
    2) navi  soggette  al  decreto  legislativo  n.  45/2000,  classi
A-B-C-D: 
    3) navi diverse da navi passeggeri  soggette  al  regolamento  di
sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, di stazza lorda superiore a 200 T.s.l, costruite il 21 aprile
1992 e successivamente; 
    4) navi passeggeri  soggette  all'applicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; 
    5)  navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per  finalita'
turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95; 
    6) le unita' che rientrano nel campo di applicazione  dei  codici
IMO SPS (special purpose  ship)  e  MODU  (Mobile  offshore  drilling
unit).