LA COMMISSIONE 
 
  Premesso che: 
    la  Metronapoli  S.p.A.  di  Napoli  e'  un'azienda  che   svolge
attivita' di trasporto pubblico urbano nella citta' di Napoli; 
    nelle date del 31 marzo 2008 e  3  aprile  2008,  la  Metronapoli
S.p.A.  di  Napoli,  le  Segreterie  provinciali  di   Napoli   delle
Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e
le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli hanno sottoscritto un
accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili  da  garantire  in
caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda; 
    il testo del predetto accordo e' stato inviato  alla  Commissione
di garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto in data 3
aprile 2008); 
    in data 22 dicembre 2009, il  testo  di  tale  accordo  e'  stato
trasmesso alle  associazioni  degli  utenti  e  dei  consumatori  per
l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.  13,  comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni; 
    decorso  il  termine  di  30  giorni,  nessuna   delle   predette
associazioni ha espresso il proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo; 
  Considerato che: 
    lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale   e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni, nonche'  da  una  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con
delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
    la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad   accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
      individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera  B),  nonche'  delle
seguenti  modalita'  operative  necessarie  al  fine  di  emanare   i
regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi); 
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio; 
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce; 
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15; 
    l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,   anche,   che   «in   via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
    l'accordo raggiunto tra l'azienda e le  organizzazioni  sindacali
si  conforma  alla  legge  12  giugno  1990,  n.  146  e   successive
modificazioni, nonche' alla regolamentazione provvisoria in ordine ai
requisiti necessari indicati nel  punto  2  del  «Considerato»  nella
parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve
essere assicurato il servizio completo, nonche' delle altre modalita'
operative da assicurare in occasione di scioperi; 
  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della  presente
valutazione sono: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.00 alle
ore 20.00; 
  Precisato  che,  per  tutti  gli  ulteriori   profili   considerati
dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni,
ma non disciplinati nell'accordo  in  esame,  restano  in  vigore  le
regole contenute nella menzionata  regolamentazione  provvisoria  del
settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale
sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in
caso di sciopero del personale concluso, il 31 marzo 2008 e 3  aprile
2008, tra la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le segreterie  provinciali
di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL,  FIT  CISL,  UILT
UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente  delibera  alla  azienda  Metronapoli
S.p.A.  di  Napoli,  alle  segreterie  provinciali  di  Napoli  delle
organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e  UGL,
alle RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli  e,  per  opportuna
conoscenza, al prefetto di Napoli,  nonche'  l'inserimento  sul  sito
internet della Commissione  di  garanzia  e  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 18 febbraio 2010 
 
                                p. Il presidente: il decano Vecchione