LA COMMISSIONE 
 
  Premesso che: 
    la SAIS  Autolinee  S.p.A.  di  Enna  e'  un'azienda  che  svolge
attivita' di trasporto  pubblico  urbano  nella  citta'  di  Enna  ed
extraurbano tra le  citta'  della  Regione  Sicilia  e  su  tutto  il
territorio nazionale; 
    in data 28 gennaio 2009, la SAIS Autolinee S.p.A. di  Enna  e  le
RR.SS.AA. della SAIS Autolinee S.p.A. di Enna hanno  sottoscritto  un
accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili  da  garantire  in
caso  di  sciopero  del  personale   dipendente   dall'azienda,   che
sostituisce il precedente accordo  del  16  dicembre  2004  (valutato
idoneo con deliberazione del 19 maggio 2005, n. 05/239-bis); 
    il testo del predetto accordo e' stato inviato  alla  Commissione
garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto  in  data  2
febbraio 2009); 
    in data 22 dicembre 2009, il  testo  di  tale  accordo  e'  stato
trasmesso alle  associazioni  degli  utenti  e  dei  consumatori  per
l'acquisizione del relativo parere ai  sensi  dell'art.13,  comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni; 
    decorso  il  termine  ditrenta  giorni,  nessuna  delle  predette
associazioni ha espresso il proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo; 
  Considerato che: 
    lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale   e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e  succ.  modd.,
nonche'  da  una  Regolamentazione  provvisoria   delle   prestazioni
indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n.
02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del
23 marzo 2002, n. 70; 
    la  predetta  Regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad   accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
      individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo (art.11, lettera B); 
      nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie  al  fine
di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi); 
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio; 
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce; 
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15; 
    l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,   anche,   che   «in   via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
    l'accordo raggiunto tra l'azienda e le  Organizzazioni  sindacali
in data 28 gennaio 2009 si conforma alla legge  n.  146  del  1990  e
successive modificazioni, nonche' alla  Regolamentazione  provvisoria
in  ordine  ai  requisiti  necessari  indicati  nel   punto   2   del
«Considerato» nella parte relativa alla determinazione  delle  fasce,
durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche'
delle  altre  modalita'  operative  da  assicurare  in  occasione  di
scioperi; 
  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della  presente
valutazione sono: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle
ore 16.30; 
  Precisato  che,  per  tutti  gli  ulteriori   profili   considerati
dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni,
ma non disciplinati nell'accordo  in  esame,  restano  in  vigore  le
regole contenute nella menzionata  Regolamentazione  provvisoria  del
settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale
sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in
caso di sciopero del personale concluso, in data 28 gennaio 2009, tra
la SAIS Autolinee S.p.A. di Enna e le RR.SS.AA. della SAIS  Autolinee
S.p.A. di Enna; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera alla azienda SAIS  Autolinee
S.p.A. di Enna, alle RR.SS.AA. della SAIS Autolinee S.p.A. di Enna e,
per opportuna conoscenza, al Prefetto di Enna, nonche'  l'inserimento
sul sito Internet della Commissione di garanzia  e  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 18 febbraio 2010 
 
                                p. Il presidente: il decano Vecchione