IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia  di  immissione
in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 5, comma 22 b, del  citato  decreto  legislativo,  che
conferisce alle regioni la podesta' di  regolamentare  i  trattamenti
con mezzi aerei; 
  Visto  l'art.  8,  comma  3,  del   citato   decreto   legislativo,
concernente la possibilita' di autorizzare in circostanze eccezionali
l'immissione in commercio di prodotti  fitosanitari  per  un  periodo
massimo di 120 giorni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva  n.
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Viste le richieste inoltrate  dai  Servizi  fitosanitari  regionali
delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e  Veneto,  con  le
quali e' stata segnalata l'urgenza  di  poter  disporre  di  prodotti
fitosanitari contenenti sostanze  attive  ritenute  efficaci  per  la
lotta contro l'oidio e la peronospora della vite, da  impiegarsi  con
mezzo aereo (elicottero) nei seguenti territori provinciali: 
  regione Emilia Romagna - provincia di Piacenza; 
  regione Lombardia - provincia di Pavia; 
  regione Piemonte - provincia di  Alessandria,  provincia  di  Asti,
provincia di Cuneo; 
  regione Veneto - provincia di Treviso; 
  Tenuto conto delle valutazioni  positive  emerse  nel  corso  della
riunione del gruppo ad hoc «Valutazione richieste  di  autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n.
194/1995»,  tra  le  Amministrazioni  interessate  (Ministero   della
salute, Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e  del  mare,
regioni Veneto, Lombardia,  Emilia  Romagna  e  Piemonte  e  Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) riunitisi  in
data  7  aprile  2010,  in  merito  all'esame  dei  dossier   tecnici
presentati  dalle  regioni  Emilia  Romagna,   Piemonte,   Veneto   e
Lombardia; 
  Tenuto conto che le aree da trattare sono  le  medesime  di  quelle
proposte nella precedente autorizzazione e che pertanto le condizioni
di particolare orografia del territorio si ripropongono rendendo  non
impiegabili i mezzi meccanici da  terra  con  i  quali  effettuare  i
trattamenti; 
  Valutato che l'impiego eccezionale del mezzo aereo (elicottero)  in
questi  territori   estremamente   limitati   come   superficie   non
costituisce un rischio per la  salute  umana,  degli  animali  e  per
l'ambiente; 
  Vista l'istanza presentata  in  data  26  marzo  2010  dall'impresa
Isagro SpA, con sede  in  via  Caldera  n.  21,  Milano,  diretta  ad
ottenere la registrazione eccezionale, ai sensi dell'art. 8, comma  3
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194   dei   prodotti
fitosanitari denominati  Aviocaffaro  2010,  contenente  la  sostanza
attiva rame metallo, e Aviozolfo 2010, contenente la sostanza  attiva
zolfo; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 13  aprile  2010  dalla
Commissione consultiva, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  194,   relativo   l'autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari denominati Aviocaffaro 2010 e Aviozolfo 2010,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del 21 aprile 2010,  l'impresa  Isagro  SpA,
con sede in via Caldera n. 21 - Milano, e' autorizzata  ad  immettere
in commercio, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni,
i prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro 2010 e Aviozolfo 2010,
aventi la composizione  e  le  condizioni  d'impiego  indicate  nelle
etichette allegate al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario denominato Aviocaffaro  2010,  registrato
al n. 14982, e'  prodotto  negli  stabilimenti  Isagro  SpA  -  Adria
Cavanella Po (Rovigo) e Isagro SpA - Aprilia (Latina),  nelle  taglie
da litri 10, 18, 20, 25. 
  Il prodotto fitosanitario denominato Aviozolfo 2010, registrato  al
n. 14981, e' prodotto negli stabilimenti Isagro SpA - Adria Cavanella
Po (Rovigo)  e  Isagro  SpA  -  Aprilia  (Latina),  STI  Solfotecnica
Italiana SpA - Cotignola (Ravenna) e Zolfindustria Srl - S.  Cipriano
Po (Pavia), nelle taglie da kg 5, 10, 20, 25. 
  Sono approvate quali  parti  integranti  del  presente  decreto  le
etichette allegate con le quali i  prodotti  fitosanitari  denominati
Aviocaffaro 2010 e Aviozolfo 2010 devono essere posti in commercio. 
  L'autorizzazione all'impiego  dei  suddetti  prodotti  fitosanitari
tramite  l'utilizzo  del  mezzo  aereo   (elicottero)   e'   concessa
esclusivamente  alle  regioni  Emilia  Romagna,  Piemonte,  Veneto  e
Lombardia. 
  Le suddette regioni fisseranno modalita'  e  tempi  di  trattamento
nelle zone di intervento gia' individuate: 
    regione Emilia Romagna - provincia di Piacenza; 
    regione Piemonte - provincia di Alessandria, provincia  di  Asti,
provincia di Cuneo; 
    regione Veneto - provincia di Treviso; 
    regione Lombardia - provincia di Pavia. 
  Le Aziende sanitarie locali e i  servizi  fitosanitari  individuati
dalle regioni, cui il presente decreto  e'  inviato  per  conoscenza,
sono  invitati  a  vigilare  sul  corretto   impiego   dei   prodotti
sopraelencati. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata, sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul portale del  Ministero  della  salute
all'indirizzo www.salute.gov.it 
    Roma, 21 aprile 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello