LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  le
successive modificazioni; 
  Visto, in particolare,  l'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 58/1998, che prevede  che  la  Consob  possa,  per  le
materie di propria competenza,  chiedere  ai  soggetti  abilitati  la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 
  Visto l'art. 25-bis, commi 1 e 2, del medesimo decreto  legislativo
n. 58/1998, che stabilisce che, in relazione alla sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da  banche  e  imprese  di
assicurazione, la Consob esercita  sui  soggetti  abilitati  e  sulle
imprese  di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza   regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e  2-bis,  lettere
d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10,
comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7,  comma  1  del  medesimo
legislativo n. 58/1998; 
  Visto l'art. 1,  comma  1,  lettera  w-bis,  dello  stesso  decreto
legislativo  n.  58/1998,  in  base  sin  intendono   per   «prodotti
finanziari emessi da imprese  di  assicurazione»:  le  polizze  e  le
operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art.  2,  comma  1,
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  con  esclusione
delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  Visto l'art. 31, comma  1,  dello  stesso  decreto  legislativo  n.
58/1998,  che  stabilisce  che  i  promotori  finanziari  di  cui  si
avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie,
le  societa'  di  gestione  armonizzate,  le  banche  comunitarie   e
extracomunitarie, sono equiparati, ai  fini  dell'applicazione  delle
regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio  della
Repubblica; 
  Visto, altresi', l'art. 17  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
58/1998, che prevede, fra l'altro, che  la  Consob  possa  richiedere
alle SIM, alle societa'  di  gestione  del  risparmio  e  alle  SICAV
l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto  risulta  dal  libro
dei soci, dalle  comunicazioni  ricevute  e  da  altri  dati  a  loro
disposizione; 
  Visto l'art. 201, comma 12, dello  stesso  decreto  legislativo  n.
58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello  stesso  decreto
si applica agli agenti di cambio; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  144  del  14
marzo 2001 che detta disposizioni  per  l'esercizio  dei  servizi  di
investimento da parte della societa' Poste Italiane s.p.a.; 
  Visto il proprio Regolamento n. 16190 del 29 ottobre  2007  recante
norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.  58/1998  in
materia di intermediari; 
  Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e
dalla Consob del 29 ottobre  2007  in  materia  di  organizzazione  e
procedure di intermediari che prestano servizi di investimento  o  di
gestione collettiva del risparmio; 
  Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob  del
31 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 58/1998; 
  Visto il protocollo d'intesa tra la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dell'8 settembre 2009 per disciplinare lo scambio  dati  tra  le  due
autorita'; 
  Vista la propria delibera n. 14015 del 1° aprile 2003,  concernente
gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione  di
atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e  degli  agenti  di
cambio; 
  Ritenuto che  sia  necessario  procedere  ad  una  revisione  degli
obblighi di cui alla citata delibera n. 14015/2003; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Sono adottati gli obblighi di comunicazione di dati e notizie  e
la trasmissione di atti e documenti da parte  dei  soggetti  vigilati
secondo i termini e le modalita' descritti nell'unito «Manuale  degli
obblighi informativi dei soggetti vigilati». 
  2. La presente delibera sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob ed  entra  in
vigore il 1° luglio 2010. 
  3. La delibera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003 e'  abrogata  dal
30 giugno 2010. 
  4. Nel periodo successivo al 1° luglio 2010 si  applica  il  regime
transitorio secondo  le  indicazioni  descritte  nell'unita  «Tabella
relativa al Regime Transitorio». 
    Roma, 28 aprile 2010 
 
                                                Il presidente: Cardia