IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, disponendo l'istituzione di  un  elenco  degli  organismi
privati  autorizzati  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, sentite le regioni  ed  individuando
nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
l'autorita' nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita'  di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; 
  Visto il decreto 3 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio  2001,  con  il  quale
l'organismo di controllo  «OCPA»,  con  sede  in  Macomer,  e'  stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Fiore Sardo»; 
  Considerato che il regolamento  (CE)  n.  510/06  prevede  che  gli
organismi di controllo operanti nell'ambito delle produzioni  a  DOP,
IGP e STG, entro il 1º maggio 2010, siano accreditati alla  norma  EN
45011  da  parte  dell'organismo  unico  nazionale,  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 765/08; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio  2010  «Designazione  di  Accredia  quale   unico   organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
e vigilanza  del  mercato  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio  2009,
n. 99, che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia»  il  potere
di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati; 
  Vista la nota con la quale Accredia in  data  26  aprile  2010,  ha
comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni organismi di controllo
gia' iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, ed ha altresi'  comunicato  che  entro  il  30
aprile non sono previste altre riunioni del  Comitato  settoriale  di
accreditamento per le produzioni agroalimentari; 
  Considerato che l'organismo di controllo «OCPA» non risulta incluso
nell'elenco degli organismi accreditati, trasmesso con la nota di cui
al precedente capoverso; 
  Considerarta l'urgenza  di  individuare  e  autorizzare  una  nuova
struttura di controllo, entro il 30 aprile  2010,  in  considerazione
del fatto che la denominazione tutela in  assenza  di  certificazione
non potrebbe essere rivendicata; 
  Vista la nota n. 037 del 26 aprile 2010 con la quale  il  Consorzio
per la tutela formaggio Fiore Sardo DOP ha proposto per il  controllo
della denominazione protetta «Fiore Sardo» «Agris  Agenzia  regionale
per la ricerca e l'innovazione» quale autorita' pubblica; 
  Vista la comunicazione in data 28 aprile  2010,  con  la  quale  la
regione autonoma Sardegna chiede di autorizzare  in  sostituzione  di
«OCPA» l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari,  via  Caprera
n. 8, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di
controllo previste dagli articoli 10 e 11  del  regolamento  (CE)  n.
510/06 per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»; 
  Vista la nota n. 039 del 29 aprile 2010 con la quale  il  Consorzio
per la tutela formaggio Fiore Sardo DOP prende atto  della  decisione
della  regione  autonoma  Sardegna  di  designare,  quale   organismo
pubblico di controllo l'«Agenzia Laore Sardegna»,  e  si  riserva  di
individuare altra struttura di controllo accreditata; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine pretetta «Fiore Sardo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Considerata la situazione di estrema  urgenza  l'«Agenzia  Laore
Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8,  e'  designata,  in
via provvisoria, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare  le
funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/06  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Fiore
Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento  (CE)  n.
1107 del 12 giugno 1996. 
  2. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' qualora  il
Consorzio per la tutela formaggio  Fiore  Sardo  DOP,  incaricato  ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura
di controllo iscritta nell'elenco di cui alle premesse.