IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441;  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione,  alla  immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del
Ministero della salute e incremento del numero di  sottosegretari  di
Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di  recepimento  della
direttiva 2008/40/CE della commissione del 28  marzo  2008,  relativo
all'iscrizione delle sostanze  attive  amidosulfuron  e  nicosulfuron
nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2008; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2009 di  recepimento  della
direttiva 2009/151/CE della commissione del 25 maggio 2009,  relativo
alla modifica della specifica della sostanza attiva nicosulfuron; 
  Considerato che, con  note  pubblicate  nel  sito  riservato  circa
della  Commissione europea in data 5 maggio  e  16  giugno  2009,  il
Regno Unito, in  qualita'  di  Stato  membro  relatore,  ha  valutato
equivalente la sostanza attiva nicosulfuron di fonte Sharda Worldwide
Exports Pvt rilevando nel contempo  potenziali  lacune  nel  relativo
dossier di allegato II in merito ad alcuni studi su metaboliti che si
formano nelle acque di falda a concentrazioni superiori  a  0,1  gg/1
rinviando ai singoli Stati membri la  verifica  delle  condizioni  di
impiego sul proprio territorio, al fine di  dimostrare  la  loro  non
rilevanza  tossicologica  alle  dosi  di  impiego  proposte   (60   g
s.a./ha,); 
  Considerato altresi' che, dalle valutazioni del Regno Unito,  sopra
riferite, il livello dei metaboliti che  si  formano  dalla  sostanza
attiva nicosulfuron di fonte  Sharda  Worldwide  Exports  Pvt,  nelle
acque di falda, a concentrazioni  superiori  a  0,1  itg/1,  potrebbe
essere correlato alle condizioni di utilizzo, dal momento che  appare
risultare inferiore a detto limite con dosaggi pari o inferiori a  40
g s.a/ha, e che, in tale  evenienza,  secondo  i  criteri  comunitari
attualmente vigenti, la documentazione in questione  dovrebbe  essere
ritenuta non piu' necessaria; 
  Visto il  decreto  dirigenziale  27  gennaio  2010  di  sospensione
dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza
attiva nicosulfuron di fonte diversa da quella iscritta nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194  con  decreto  del
Ministero della salute 29 aprile 2008, compresa quella  di  fonte  Du
Pont, al fine di effettuare la verifica: 
    della sussistenza di condizioni di utilizzo che  garantiscano  la
presenza di metaboliti a livelli inferiori a  0,1  µg/1  e,  in  tale
evenienza; 
    della sussistenza di condizioni di effettiva  applicabilita'  sul
territorio nazionale di restrizioni che definiscano la non necessita'
degli studi in questione; 
  Vista la documentazione presentata  dall'impresa  Sharda  Worldwide
Exports  Pvt  per  le  verifiche  sopra  riferite  da   parte   della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari; 
  Viste le valutazioni in merito della commissione consultiva  per  i
prodotti fitosanitari; 
  Considerato che, secondo tali valutazioni: 
    applicando la sostanza attiva a dosaggi inferiori o pari a  40  g
s.a/ha, i livelli di metaboliti che si formano nelle acque di falda a
partire dal nicosulfuron  di  fonte  Sharda  Worldwide  Exports  Pvt,
risultano inferiori al limite di 0,1 µg/1; 
    tali  dosaggi  risultano  efficaci  alle  condizioni  agronomiche
definite dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari; 
    secondo   i   criteri   comunitari   attualmente   vigenti,    la
documentazione di cui il Regno Unito, in qualita' di Stato  relatore,
ha evidenziato le potenziali lacune, puo' essere, pertanto,  ritenuta
non piu' necessaria; 
  Considerato che i  prodotti  riportati  nell'allegato  al  presente
decreto hanno accesso  alla  documentazione  presentata  dall'Impresa
Sharda Worldwide Exports Pvt per la sostanza attiva  nicosulfuron  di
propria produzione; 
  Rilevato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto,  contenenti
la sostanza attiva nicosulfuron di  fonte  Sharda  Worldwide  Exports
Pvt, equivalente  a  quella  iscritta  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995,  n.  194  risultano  avere,  le  suddette
considerazioni, ottemperato a quanto previsto dall'art. 2,  comma  2,
del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008; 
  Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della sospensione  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari  indicati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Ritenuto  altresi'  di   procedere   alla   loro   ri-registrazione
provvisoria fino al 31 dicembre 2018, data di  scadenza  d'iscrizione
della  sostanza  attiva  nicosulfuron  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  fatti  salvi  gli  adempimenti
relativi alla presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti  di
cui all'Allegato III del citato decreto legislativo n.  194/1995  nei
tempi e con le modalita' definite dall' art. 3, comma  2  del  citato
decreto di recepimento 29 aprile 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocata,  a  far  data  dal  presente  decreto  la  sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   dei   prodotti
fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti la
sostanza attiva nicosulfuron di fonte Sharda Worldwide  Exports  Pvt,
equivalente a quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.