IL DIRETTORE GENERALE 
                  della  vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto  il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996  con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Pecorino  Romano»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, disponendo l'istituzione di  un  elenco  degli  organismi
privati  autorizzati  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni  ed  individuando
nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
l'Autorita' nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita'  di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; 
  Visto   il  decreto  27  luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto  1999,  con
il quale l'organismo di controllo «OCPA», con sede  in  Macomer,   e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di
origine protetta «Pecorino Romano»; 
  Considerato cheil  regolamento  (CE)  n.  510/06  prevede  che  gli
organismi di controllo operanti nell'ambito delle produzioni  a  DOP,
IGP e STG, entro il 1° maggio 2010, siano accreditati alla  norma  EN
45011 da parte dell'organismo unico nazionale, ai sensi del Reg. (CE)
n. 765/08; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio  2010,  «Designazione  di  Accredia  quale  unico   organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
e vigilanza  del  mercato  in  conformita'  al  Regolamento  (CE)  n.
765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio  2009,
n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia» il  potere
di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati; 
  Vista la nota con la quale Accredia in  data  26  aprile  2010,  ha
comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni Organismi di controllo
gia' iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge  21
dicembre 1999, n. 526, ed ha altresi'  comunicato  che  entro  il  30
aprile non sono previste altre riunioni del  Comitato  Settoriale  di
Accreditamento per le produzioni agroalimentari; 
  Considerato che l'organismo di controllo «OCPA» non risulta incluso
nell'elenco degli organismi accreditati, trasmesso con la nota di cui
al precedente capoverso; 
  Considerata  l'urgenza  di  individuare  e  autorizzare  una  nuova
struttura di controllo, entro il 30 aprile  2010,  in  considerazione
del fatto che la denominazione tutelata in assenza di  certificazione
non potrebbe essere rivendicata; 
  Vista la nota n. 379 del 26 aprile 2010 con la quale  il  Consorzio
per la Tutela formaggio Pecorino Romano ha proposto per il  controllo
della  denominazione  protetta  «Pecorino  Romano»   «Agris   Agenzia
regionale per la ricerca e l'innovazione» quale autorita' pubblica; 
  Viste le note del 27 aprile e del 28 aprile 2010 con  le  quali  la
Regione Lazio e la Regione Toscana esprimono parere  favorevole  alla
designazione   di  «Agris  Agenzia  regionale  per   la   ricerca   e
l'innovazione» quale autorita' pubblica incaricata  ad  espletare  le
funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/06 per la denominazione  di  origine  protetta  «Pecorino
Romano»; 
  Vista la comunicazione in data 28 aprile  2010,  con  la  quale  la
Regione Autonoma Sardegna  chiede di autorizzare in  sostituzione  di
«OCPA» l'«Agenzia Laore Sardegna», con sede in Cagliari, Via  Caprera
n. 8, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di
controllo previste dagli articoli 10 e 11  del  regolamento  (CE)  n.
510/06 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»; 
  Viste le note  del 29 aprile 2010 con le quali la Regione  Lazio  e
la Regione  Toscana  prendono  atto  della  decisione  della  Regione
Autonoma Sardegna ed esprimono  parere  favorevole  alla  indicazione
dell'«Agenzia Laore Sardegna»; 
  Vista la nota n. 389 del 29 aprile 2010 con la quale  il  Consorzio
per la  Tutela  formaggio  Pecorino  Romano  DOP  prende  atto  della
decisione   della   Regione   Autonoma   Sardegna   e   si    riserva
 successivamente  di  individuare  altra   struttura   di   controllo
accreditata; 
  Considerata   la  necessita'  di  garantire  la   continuita'   del
controllo concernente la denominazione di origine protetta  «Pecorino
Romano»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Considerata la situazione di estrema  urgenza  l'«Agenzia  Laore
Sardegna», con sede in Cagliari, Via Caprera n. 8, e'  designata,  in
via provvisoria, quale  autorita'  pubblica incaricata  ad  espletare
le funzioni  di  controllo  previste  dagli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione di  origine  protetta
«Pecorino  Romano»,  registrata  in   ambito   Unione   europea   con
regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. 
  2. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' qualora  il
Consorzio per la Tutela formaggio Pecorino Romano DOP, incaricato  ai
sensi  dell'art.  14  della  legge  n.  526/1999,   individui   altra
struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui alle premesse.