IL DIRETTORE GENERALE 
               delle risorse umane e delle professioni 
 
  Vista la direttiva n.  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali cosi' come  modificata  dalla  direttiva  n.
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE; 
  Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, concernente «modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio  2008,  n.31  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data 19 febbraio  2009,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale il sig.  Giacomuzzi  Salvatore,  nato  a
Innsbruck  (Austria)  il  giorno  7  ottobre  1965,  di  cittadinanza
austriaca, ha chiesto al Ministero della giustizia il  riconoscimento
della qualifica di «Psychotherapeut», con cui e'  registrato  dal  13
marzo 2007 nel «Psychotherapeutenliste»  del  «Bundesministerium  für
Gesundheit» (Austria),  al  fine  dell'esercizio,  in  Italia,  della
professione di psicoterapeuta; 
  Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279  del  25
marzo 2005; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo  Ministero  in  data  2  marzo  2010,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in
questione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data  del  presente  decreto,  la  qualifica  di
«Psychotherapeut», con la quale il sig. Giacomuzzi Salvatore, nato  a
Innsbruck  (Austria)  il  giorno  7  ottobre  1965,  di  cittadinanza
austriaca,    e'    registrato    dal    13    marzo     2007     nel
«Psychotherapeutenliste»  del  «Bundesministerium   für   Gesundheit»
(Austria), e'  riconosciuta  quale  titolo  abilitante  all'esercizio
della professione di psicoterapeuta in Italia; 
  2. Il dott.  Giacomuzzi  Salvatore  e',  pertanto,  autorizzato  ad
esercitare in  Italia  la  professione  di  «Psicoterapeuta»,  previa
relativa   iscrizione   all'albo    degli    psicologi    dell'ordine
territorialmente  competente,  che  provvede  ad   informare   questo
dicastero della avvenuta annotazione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 aprile 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi