IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle finanze 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del
territorio, in collaborazione con  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), provvede ad inserire  nei  propri  atti  i  nuovi
redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali; 
  Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 262  del  2006,  che
determina la procedura per l'individuazione dei  fabbricati  iscritti
al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti  per  il
riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' di quelli che
non risultano dichiarati al catasto; 
  Visto l'art. 2, comma 38, del decreto-legge n. 262  del  2006,  che
prevede la denuncia in catasto dei fabbricati  per  i  quali  vengono
meno i requisiti per il  riconoscimento  della  ruralita'  a  seguito
delle modifiche,  introdotte  dal  comma  37  dello  stesso  art.  2,
relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma  3,  lettera  a),  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
  Visto l'art. 2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge  n.  262
del 2006, il quale  stabilisce  la  procedura  per  l'iscrizione  nel
catasto delle  unita'  immobiliari,  destinate  ad  uso  commerciale,
industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite  nelle
categorie catastali E1, E2,  E3,  E4,  E5,  E6  ed  E9,  che,  pero',
presentano autonomia funzionale e reddituale; 
  Visto l'art. 2, comma 45, del menzionato decreto-legge n.  262  del
2006,  in  base  al  quale  a  decorrere  dal  3  ottobre  2006,   il
moltiplicatore previsto dal comma 5  dell'art.  52  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  da
applicare alle rendite  catastali  dei  fabbricati  classificati  nel
gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento; 
  Visto l'art. 2, comma 24, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
come modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione  del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, il quale  dispone  che  ai  fini
della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e  46
dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, i comuni  trasmettono,
entro il termine  del  31  maggio  2010,  al  Ministero  dell'interno
un'apposita certificazione del  maggior  gettito  accertato  a  tutto
l'anno  2009  dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   derivante
dall'applicazione dei commi da 33 a  38,  nonche'  da  40  a  45  del
medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,  con  modalita'  e
termini stabiliti con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno; 
  Visti gli ultimi periodi dell'art. 2, comma 24, della legge n.  191
del 2009, aggiunti dall'art. 4, comma 4-quater,  lettera  a),  numero
2), del decreto-legge n. 2 del  2010,  i  quali  stabiliscono  per  i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  la  procedura  per  la
trasmissione della certificazione del  maggior  gettito  accertato  a
tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo  al  solo  anno
2007, al fine  di  effettuarne  il  recupero  a  carico  delle  somme
trasferite alla stessa regione  o  provincia  autonoma  a  titolo  di
rimborso del  minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
riferita alle abitazioni principali; 
  Visto il comma 24-bis dell'art. 2 della  legge  n.  191  del  2009,
aggiunto dall'art. 4, comma 4-quater, lettera b),  del  decreto-legge
n. 2 del 2010, il  quale  introduce  la  sanzione  della  sospensione
dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010, in caso  di
mancata presentazione della certificazione; 
  Visto il Capo I del Titolo I del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI); 
  Considerata la necessita' di certificare la variazione del  maggior
gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con il presente decreto sono individuate le modalita'  operative
per la presentazione, da parte  dei  comuni,  compresi  quelli  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano,  della  certificazione  del  maggior
gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno  2009  derivante
dall'applicazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da  40  a  45,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286.