IL DIRETTORE GENERALE delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari territoriali del Ministero dell'interno Visto l'art. 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali; Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, che determina la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' di quelli che non risultano dichiarati al catasto; Visto l'art. 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso art. 2, relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; Visto l'art. 2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce la procedura per l'iscrizione nel catasto delle unita' immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, pero', presentano autonomia funzionale e reddituale; Visto l'art. 2, comma 45, del menzionato decreto-legge n. 262 del 2006, in base al quale a decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento; Visto l'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, il quale dispone che ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, i comuni trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno; Visti gli ultimi periodi dell'art. 2, comma 24, della legge n. 191 del 2009, aggiunti dall'art. 4, comma 4-quater, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 2 del 2010, i quali stabiliscono per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano la procedura per la trasmissione della certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali; Visto il comma 24-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, aggiunto dall'art. 4, comma 4-quater, lettera b), del decreto-legge n. 2 del 2010, il quale introduce la sanzione della sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010, in caso di mancata presentazione della certificazione; Visto il Capo I del Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Considerata la necessita' di certificare la variazione del maggior gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1 Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' operative per la presentazione, da parte dei comuni, compresi quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della certificazione del maggior gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009 derivante dall'applicazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.