IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la  domanda  della  sig.ra  Agnieszka  Kwaczewska,  cittadina
polacca, diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra
indicato decreto legislativo, il riconoscimento  del  Certificato  di
scuola  professionale  di  parrucchiere   rilasciato   dalla   scuola
professionale di Wołowie e dell'attestato di qualifica  di  artigiana
rilasciato  dalla  Camera  dell'artigianato  di  Wołowie,  conseguito
presso  la  Scuola  Professionale  di  Wroclaw  (Polonia)  unitamente
all'esperienza professionale maturata per l'esercizio  dell'attivita'
di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  23
marzo 2010, che ha ritenuto  il  titolo  dell'interessata  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale
maturata, senza necessita' di applicare alcuna  misura  compensativa,
in  virtu'   della   completezza   della   formazione   professionale
documentata; 
  Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Agnieszka Kwaczewska, cittadina polacca, nata a Wroclaw
(Polonia) in data 19 aprile 1979, e' riconosciuto il titolo di studio
di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata,
quale titolo valido per lo svolgimento in  Italia  dell'attivita'  di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,  n.  174,  recante
«Disciplina dell'attivita' di acconciatore», senza l'applicazione  di
alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza
della formazione professionale documentata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 22 aprile 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio