IL DIRETTORE GENERALE 
                della prevenzione e repressione frodi 
               del Ministero delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e del farmaco veterinario 
                     del Ministero della salute 
 
 
                            IL DIRETTORE 
                      dell'Agenzia delle dogane 
 
 
                                  e 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita' 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  Visti gli articoli 43. del Regio  decreto-legge  15  ottobre  1925,
n.2033, convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  recante
disposizioni su «Repressione delle frodi  nella  preparazione  e  nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti  agrari»,  e  108,
del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, recante il regolamento  di
esecuzione  del  citato  Regio  decreto-legge  n.2033/1925,  i  quali
stabiliscono che le analisi dei prodotti e delle sostanze di  cui  al
decreto-legge sono eseguite dai laboratori incaricati  con  i  metodi
ufficiali prescritti e adottati da questo Ministero di  concerto  con
il Ministero delle finanze, della sanita' e dell'industria  commercio
e artigianato; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10  ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni  nella  preparazione  e   nel   commercio   dei   prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  2009,
n.129,  recante  «Riorganizzazione  del  Ministero  delle   politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  a   norma   dell'art.   74   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ai sensi del quale  l'Ispettorato
quale struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la nuova denominazione di «Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari» e l'acronimo ICQRF; 
  Visto l'art. 4  del  sopra  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  2009,  n.  129,  relativo   al   Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  che  dispone  l'organizzazione
della   struttura   dipartimentale   nonche'   l'attribuzione   delle
competenze alla stessa  demandate,  confermando,  tra  le  altre,  le
funzioni inerenti  all'aggiornamento  delle  metodiche  ufficiali  di
analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e
forestali; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato», entrata in vigore il 13 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 57, comma 1 del citato decreto legislativo n. 300/1999
che istituisce  le  agenzie  fiscali  e  trasferisce  alle  stesse  i
rapporti  giuridici,  poteri  e  competenze  relativi   le   funzioni
esercitate in precedenza dai dipartimenti del Ministero delle finanze
secondo  la  disciplina  dell'organizzazione  interna   di   ciascuna
agenzia; 
  Visto l'art.  63,  comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.
300/1999 che stabilisce che «all'Agenzia delle dogane spettano  tutte
le funzioni svolte dal Dipartimento delle dogane del Ministero  delle
finanze, incluse quelle esercitate in base  ai  trattati  dell'Unione
europea»; 
  Visto  l'art.  68,  comma  1  del  citato  decreto  legislativo  n.
300/1999, che stabilisce che la rappresentanza dell'agenzia spetta al
direttore; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  5  maggio  2006  con  il  quale  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  pro-tempore
ha provveduto, in esecuzione dell' art. 44 della  legge  20  febbraio
2006,  n.   82,   all'istituzione   presso   l'Ispettorato   centrale
repressione frodi,  oggi  Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione  frodi  dei  prodotti  agro-alimentari,  della
commissione consultiva per l'aggiornamento dei  metodi  ufficiali  di
analisi relativi ai  prodotti  alimentari  e  alle  sostanze  di  uso
agrario  e  forestale  composta  da  rappresentanti   dei   Ministeri
concertanti e di enti o istituti specializzati nei settori, 
  Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del  5  maggio  2006
ove e' stabilito che la commissione  consultiva  per  l'aggiornamento
periodico  dei   metodi   di   analisi   e'   articolata   in   dieci
sottocommissioni con competenze settoriali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  il  quale  individua,  nella  categoria   degli   additivi
nutrizionali destinati all'alimentazione  animale,  le  vitamine,  in
quanto il loro apporto  nella  dieta  favorisce  lo  sviluppo  ed  il
mantenimento della vita; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2001,
n. 433, concernente il regolamento di attuazione di talune  direttive
in materia di additivi nell'alimentazione animale, il quale, all'art.
18, prescrive che il contenuto delle vitamine diverse dalla A,  D  ed
E, puo' essere indicato in  etichetta  qualora  dette  sostanze  sono
aggiunte alle premiscele ed agli alimenti per animali e sono dosabili
secondo metodi ufficiali di analisi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio in materia di  controlli  ufficiali  nei  mangimi  e  negli
alimenti, che  dispone  all'art.  11,  capo  III:  «Campionamento  ed
analisi», che i  «metodi  di  analisi  utilizzati  nel  contesto  dei
controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie o
se tali  norme  non  esistono,  a  norme  o  protocolli  riconosciuti
internazionalmente, (omissis), o quelli accettati dalla  legislazione
nazionale;» e che «i metodi di analisi devono essere  caratterizzati,
quando possibile, da opportuni criteri di precisione»; 
  Visto il regolamento (CE) n.152/2009 della commissione che fissa  i
metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali  degli
alimenti per gli animali, tra i quali non e' presente  il  metodo  di
dosaggio della vitamina K 3 ; 
  Ritenuto necessario stabilire un metodo di analisi per il controllo
di detta sostanza negli alimenti per animali; 
  Sentita la commissione consultiva per  l'aggiornamento  dei  metodi
ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze  di
uso agrario e forestale - sottocommissione alimenti per gli  animali,
istituita e nominata con decreto ministeriale 19  dicembre  2008,  n.
1790, la quale ha espresso parere positivo nella seduta del 7  luglio
2009; 
  Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
tecniche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato  il  metodo  ufficiale  di  analisi  relativo  alla
determinazione del contenuto di vitamina K 3 nelle premiscele e negli
alimenti per animali, descritto in allegato al presente decreto. 
  2. Il metodo descritto nell'allegato al presente decreto si applica
al controllo dei prodotti nazionali.