IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data 21 settembre 2006  dall'Impresa
Action Pin  S.A.  con  sede  legale  in  Rue  Gambetta  -  40100  Dax
(Francia),  diretta  ad  ottenere  la  registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato Heliocuivre S contenente la sostanza  attiva
rame; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva rame nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  fino  al  30  novembre  2019,  in  attuazione  della  direttiva
2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009; 
  Visto il parere favorevole espresso in data  9  giugno  2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino  al  30  novembre
2019 del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 9 luglio 2009 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 28 dicembre 2009 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  30  novembre
2019 l'Impresa Action Pin S.A. con sede legale in Rue Gambetta  40100
Dax (Francia), e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato Heliocuivre S con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adeguamenti e  gli  adempimenti  stabiliti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009  per  la  sostanza  attiva
componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e  litri
1-2-5-10-20-50. 
  Il prodotto in questione e': 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento
dell'Impresa estera SIPC-Rue J. Coste-Courchelettes (Francia); 
    confezionato  nello  stabilimento  dell'Impresa  Zapi   Industrie
Chimiche Spa Z.I., via Terza Strada 12 - Conselve (Padova). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13521. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello