Il comitato nazionale per la tutela e le valorizzazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Alto Adige per il tramite della Provincia autonoma di Bolzano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»); Visti i pareri formulati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») la cui zona di produzione delle uve comprende per ciascuna di dette province, i territori delimitati all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine predetta; Ha espresso, nella riunione del giorno 10 marzo 2010, presente il funzionario della Provincia autonoma di Bolzano, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.