IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23
agosto  2004  nel  quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma  dell'art.  5
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza del 18 dicembre 2009 prot. m.  dg  DAG  12  gennaio
2010 n. 3601.E, integrata il 31 marzo 2010 prot. m. dg DAG 27  aprile
2010 n. 59665.E, con la quale il  dott.  Gaglioti  Giuseppe,  nato  a
Bagnara Calabra (Reggio Calabria) il 20 luglio 1952, in  qualita'  di
legale rappresentante della Camera di Commercio  I.A.A.  di  Cosenza,
con sede legale in Cosenza, via Calabria n.  33,  codice  fiscale  n.
80001370784 e P. IVA n. 01089970782, ha  chiesto  l'iscrizione  dello
«Sportello di conciliazione della CCIAA di  Cosenza»,  organismo  non
autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993
n.  580,  nell'ambito  della  stessa  Camera  di  Commercio,  per  le
finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai  sensi  degli
articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Considerato  che  i  requisiti  posseduti   dallo   «Sportello   di
conciliazione della CCIAA di Cosenza», organismo non  autonomo  della
C.C.I.A.A. di Cosenza,  risultano  conformi  a  quanto  previsto  dal
decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori e soci; 
    le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
nell'art. 4 comma 4 lettera a) e b) del citato  decreto  ministeriale
222/2004; 
    la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4 comma  3  lettera  b)  del  citato  decreto  ministeriale
222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi dell'art. 4 comma 3 lettera e) del citato decreto  ministeriale
222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                              Decreta: 
 
  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito dalla Camera di Commercio  I.A.A.  di  Cosenza,  con  sede
legale in Cosenza, via Calabria n. 33, codice fiscale n.  80001370784
e partita IVA n. 01089970782, denominato «Sportello di  conciliazione
della CCIAA di Cosenza»,  ed  approva  la  tabella  delle  indennita'
allegata alla domanda. 
  L'organismo viene iscritto, dalla data del presente  provvedimento,
al n. 82  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione  con  le
annotazioni previste dall'art. 3 comma  4  del  decreto  ministeriale
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 3 maggio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano