IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  il
17 giugno 2009,  relativo  alla  organizzazione  comune  dei  mercati
agricoli e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti  agricoli
(regolamento unico OCM), in particolare alla  sottosezione  «Menzioni
tradizionali», art. 118-duovicies, definizioni, lettera b  e  sezione
I-ter etichettatura e presentazione nel  settore  vitivinicolo,  art.
118-septvicies, indicazioni facoltative, lettera f; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli, in particolare alla sezione b, art. 70; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12  gennaio  1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee, in particolare l'art. 4; 
  Vista la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante la  «Procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinarti,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 479/2008»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   30   dicembre   2004,   recante
«Regolamentazione  dell'utilizzo   della   menzione   talento   nella
designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.  elaborati
con il metodo classico» che disciplina l'uso  del  termine  «talento»
quale menzione utilizzabile  per  tutte  le  produzioni  di  spumanti
italiani elaborati solo con il  metodo  classico  che  ne  abbiano  i
requisiti stabiliti dallo stesso decreto; 
  Vista la richiesta presentata dall'Istituto  talento  italiano  con
sede in viale del Lavoro, 8 - Verona,  di  aggiornamento  e  parziale
modifica del decreto ministeriale 30 dicembre  2004  gia'  citato  in
premessa, relativamente alla  fissazione  del  contenuto  massimo  di
zucchero  nella  produzione  di  spumanti  con  il  metodo  classico,
contraddistinti dalla menzione talento; 
  Ritenuto che la predetta richiesta avanzata  dell'Istituto  talento
italiano  risulta  conforme  alla  citata  normativa  comunitaria   e
nazionale in materia di designazione, denominazione, presentazione  e
protezione del vini spumanti e considerato altresi' che la riserva di
utilizzo della menzione indicante una  qualita'  superiore  «Talento»
per i vini spumanti elaborati con il metodo classico delle  categorie
vini spumanti di qualita' D.O.P. (V.S.Q.D.O.P.) e dei  vini  spumanti
di qualita' (V.S.Q.) italiani a determinate condizioni regolamentari,
costituisca elemento di valorizzazione delle gia' pregiate produzioni
di  vini   spumanti   italiani,   sia   a   livello   nazionale   che
internazionale; 
  Considerato che, in data anteriore all'emanazione  del  piu'  volte
citato decreto ministeriale 30 dicembre 2004,  il  Consorzio  per  la
tutela del franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), ha presentato
formale richiesta  intesa  ad  escludere  espressamente  la  relativa
denominazione  gia'  tutelata  «Franciacorta»   dalla   facolta'   di
utilizzare nella designazione  e  presentazione  la  citata  menzione
«Talento», tenendo  conto  della  rinomanza  acquisita  dalla  citata
denominazione a livello nazionale ed internazionale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 29 aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Definizione, riserva e protezione 
                      della menzione «Talento» 
 
  1. La menzione «Talento» e' riservata e protetta esclusivamente per
la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualita'  D.O.P.
- V.S.Q.D.O.P. e dei vini  spumanti  di  qualita' V.S.Q.  -  italiani
elaborati con il metodo  classico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
607/2009.