IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 17 giugno 2009, relativo alla organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare alla sottosezione «Menzioni tradizionali», art. 118-duovicies, definizioni, lettera b e sezione I-ter etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo, art. 118-septvicies, indicazioni facoltative, lettera f; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare alla sezione b, art. 70; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante la «Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinarti, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008»; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2004, recante «Regolamentazione dell'utilizzo della menzione talento nella designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico» che disciplina l'uso del termine «talento» quale menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti italiani elaborati solo con il metodo classico che ne abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso decreto; Vista la richiesta presentata dall'Istituto talento italiano con sede in viale del Lavoro, 8 - Verona, di aggiornamento e parziale modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 2004 gia' citato in premessa, relativamente alla fissazione del contenuto massimo di zucchero nella produzione di spumanti con il metodo classico, contraddistinti dalla menzione talento; Ritenuto che la predetta richiesta avanzata dell'Istituto talento italiano risulta conforme alla citata normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione del vini spumanti e considerato altresi' che la riserva di utilizzo della menzione indicante una qualita' superiore «Talento» per i vini spumanti elaborati con il metodo classico delle categorie vini spumanti di qualita' D.O.P. (V.S.Q.D.O.P.) e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.) italiani a determinate condizioni regolamentari, costituisca elemento di valorizzazione delle gia' pregiate produzioni di vini spumanti italiani, sia a livello nazionale che internazionale; Considerato che, in data anteriore all'emanazione del piu' volte citato decreto ministeriale 30 dicembre 2004, il Consorzio per la tutela del franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), ha presentato formale richiesta intesa ad escludere espressamente la relativa denominazione gia' tutelata «Franciacorta» dalla facolta' di utilizzare nella designazione e presentazione la citata menzione «Talento», tenendo conto della rinomanza acquisita dalla citata denominazione a livello nazionale ed internazionale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2010; Decreta: Art. 1 Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento» 1. La menzione «Talento» e' riservata e protetta esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualita' D.O.P. - V.S.Q.D.O.P. e dei vini spumanti di qualita' V.S.Q. - italiani elaborati con il metodo classico di cui al regolamento (CE) n. 607/2009.