IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza della sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubate' (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheira», rilasciato dal «Conselho regional de Engenharia, Arquitectura e Agronomia - CREA» di San Paolo (Brasile), presso cui e' iscritta dal luglio 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Engenheira» presso la «Universidade Mackenzie» di San Paolo nel marzo 1989; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore civile ambientale, per cui e' necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1 Alla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubate' (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.