IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
    Vista l'istanza  della  sig.ra  Cara  Calil  Ana  Elisa,  nata  a
Taubate' (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina  italiana,  diretta
ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  e  successive  integrazioni,  in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il  riconoscimento  del   titolo   professionale   di   «Engenheira»,
rilasciato dal  «Conselho  regional  de  Engenharia,  Arquitectura  e
Agronomia - CREA» di San Paolo (Brasile), presso cui e' iscritta  dal
luglio 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione
A settore civile ambientale» e l'esercizio in  Italia  della  omonima
professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che ha conseguito il titolo accademico di  «Engenheira»
presso la «Universidade Mackenzie» di San Paolo nel marzo 1989; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 29 gennaio 2010; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione  accademica  e
professionale  completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia   della
professione di «ingegnere» - Sezione A settore civile ambientale, per
cui e' necessario applicare misure compensative; 
  Ritenuto che la prova  attitudinale  integrativa  conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto  e
da un esame orale e rivestire carattere specificamente  professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso  della  esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del decreto  del   Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubate' (Brasile)  il  19
dicembre  1974,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e
l'esercizio della professione in Italia.