IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilita' di autorizzare in
circostanze eccezionali l'immissione  in  commercio  di  un  prodotto
fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale,  che
modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  28
marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, paragrafo 6, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture
di Governo in applicazione dell'art. 1, paragrafi 376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista  la  decisione  n.  2008/769/CE  della  Commissione  del   30
settembre 2008, relativa alla non iscrizione  della  sostanza  attiva
propanil  nell'allegato  I  della  direttiva  n.  91/414/CEE  e  alla
conseguente  revoca  dei  prodotti  fitosanitari   contenenti   detta
sostanza attiva da parte degli stati membri, attuata  con  comunicato
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  del
25 marzo 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 96 del 27 aprile 2009); 
  Considerato  che  le  autorizzazioni  dei   prodotti   fitosanitari
contenenti la sostanza attiva propanil sono state  revocate,  con  il
sopra citato comunicato, a decorrere dal 30 marzo 2009; 
  Considerato che il periodo concesso per la  commercializzazione  da
parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei
quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della
sostanza attiva propanil, nonche' la vendita da parte dei rivenditori
e/o distributori autorizzati di tali prodotti fitosanitari  revocati,
e' scaduto il 30 novembre 2009, e che la possibilita' di utilizzo  in
campo di detti prodotti e' terminata il 30 marzo 2010; 
  Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di  risicoltori
con le quali e' stata segnalata  la  necessita'  di  poter  disporre,
successivamente al termine del periodo dello smaltimento  scorte,  di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propanil ritenuta
indispensabile per il diserbo in post-emergenza contro le  infestanti
giavoni, ciperacee e alismatace della coltura del riso; 
  Considerato che l'utilizzo della sostanza attiva  propanil  per  il
diserbo del riso in alternanza  con  altri  diserbanti  a  differente
meccanismo  di  azione  e'  indispensabile  per  il  controllo  dello
sviluppo di fenomeni di resistenza  delle  suddette  infestanti  come
anche il suo utilizzo in associazione con altre molecole a differente
meccanismo di azione e' un utile mezzo  di  lotta  che  permette  tra
l'altro la conseguente riduzione  delle  quantita'  di  utilizzo  dei
singoli diserbanti; 
  Considerato che successivamente alla decisione di non inclusione n.
2007/769/CE della Commissione il notificante  della  citata  sostanza
attiva ha presentato una nuova domanda ai fini  della  sua  eventuale
iscrizione nell'allegato I  della  direttiva  n.  91/414/CE,  secondo
quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14
a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione: 
  Tenuto conto che l'Italia, in qualita' di Stato membro relatore, ha
effettuato  una  valutazione  dei  dati  aggiuntivi  presentati   dal
notificante a supporto della  suddetta  nuova  domanda  d'inclusione,
prendendo in considerazione in modo particolare gli  aspetti  critici
della valutazione iniziale della sostanza attiva propanil che avevano
portato alla  decisione  di  non  inclusione  della  sostanza  attiva
nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CE; 
  Tenuto conto, altresi', che in  detta  domanda  il  notificante  ha
proposto una riduzione dei dosaggi di utilizzo della sostanza  attiva
propanil da 3 kg s.a./ha (tre  chilogrammi  di  sostanza  attiva  per
ettaro) a 1.0 kg s.a./ha con 2 applicazioni da  0.5  kg  s.a./ha  per
ciclo  di  semina,  proprio  nell'ottica  dell'uso  del  propanil  in
associazione ad altri diserbanti a differente  meccanismo  di  azione
per prevenire l'insorgenza di fenomeni di resistenza e, nel contempo,
ridurre la quantita' totale di impiego di diserbanti  utilizzati  per
combattere contro le infestanti giavoni, ciperacee e alismatace della
coltura del riso; 
  Considerato che detta valutazione supplementare e'  stata  inviata,
ai fini del successivo esame comunitario, all'Autorita'  europea  per
la sicurezza alimentare (EFSA); 
  Considerato che nella riunione  plenaria  del  13  aprile  2010  la
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari ha espresso parere
favorevole  al  rilascio  dell'autorizzazione  eccezionale  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  per
l'impiego della sostanza attiva propanil,  e  dei  relativi  prodotti
fitosanitari che la contengono, ad un dosaggio pari a 1.0 kg s.a./ha,
con 2 applicazioni da 0.5 kg s.a./ha  per  ciclo  di  semina,  e  con
l'obbligo di riportare in etichetta l'uso in  associazione  ad  altri
diserbanti  a  differente  meccanismo  d'azione  contro   le   stesse
infestanti.  al  fine  di  evitare  l'insorgenza   di   fenomeni   di
resistenza; 
  Viste le istanze inoltrate dalle imprese  interessate,  dirette  ad
ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari  a  base  della  sostanza  attiva   propanil   riportati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visti i versamenti effettuati dalle imprese medesime ai  sensi  del
decreto ministeriale 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto i prodotti fitosanitari
a base della sostanza attiva  propanil,  riportati  nell'allegato  al
presente decreto, sono  autorizzati  per  un  periodo  di  centoventi
giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
194/1995, con la composizione e alle condizioni di utilizzo  indicate
nelle rispettive etichette, che saranno rese disponibili sul  portale
del Ministero della salute www.salute.gov.it 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sul  portale  del  Ministero  della   salute
www.salute.gov.it e sara' notificato,  in  via  amministrativa,  alle
imprese interessate. 
    Roma, 4 maggio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello