IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                        con delega allo sport 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  registrato
alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003, registro n. 2, foglio n. 6; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  ed  in
particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia  di
sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008
con il quale l'on.le Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008 registrato  alla  Corte  dei  conti  il  23  giugno  2008
registro  8,  foglio  28,  concernente  la  delega  di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
luglio 2008, concernente l'istituzione, nel bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Centro di responsabilita' 18 «Sport»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009 «Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  23  luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle   strutture
generali   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»   e
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  dirigenziali»,  ed  in
particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport; 
  Visto il comma 1291 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27  dicembre
2006 (legge finanziaria 2007), che al fine  del  potenziamento  degli
impianti  sportivi  e  per  la  promozione  e  la  realizzazione   di
interventi per gli eventi sportivi di  rilevanza  internazionale,  ha
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  un  fondo
denominato   «Fondo   per   gli   eventi   sportivi   di    rilevanza
internazionale». 
  Vista la legge 3 agosto 2009,  n.  102  -  allegato  «Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto legge 1° luglio 2009,  n.
78», comma 21-bis, con il quale il predetto Fondo e' incrementato  di
10 milioni di euro per l'anno 2010; 
  Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri di accesso
al  fondo  medesimo,  per   garantire   l'attuazione   dei   principi
costituzionali  di  imparzialita',  efficienza   e   buon   andamento
dell'agire amministrativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il fondo istituito dall'art.  1,  comma  1291,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' destinato  a  finanziare  il  potenziamento
degli impianti sportivi e la  promozione  e  la  realizzazione  degli
interventi necessari  per  l'organizzazione  di  eventi  sportivi  di
rilevanza internazionale.