IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO con delega allo sport Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003, registro n. 2, foglio n. 6; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 con il quale l'on.le Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2008, concernente l'istituzione, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Centro di responsabilita' 18 «Sport»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali», ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport; Visto il comma 1291 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale». Vista la legge 3 agosto 2009, n. 102 - allegato «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78», comma 21-bis, con il quale il predetto Fondo e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010; Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri di accesso al fondo medesimo, per garantire l'attuazione dei principi costituzionali di imparzialita', efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo; Decreta: Art. 1 1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato a finanziare il potenziamento degli impianti sportivi e la promozione e la realizzazione degli interventi necessari per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale.