IL DIRETTORE GENERALE 
                dei farmaci e dei dispositivi medici 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  paragrafo   2,   del   citato
regolamento, recante disposizioni sulla non iscrizione  dei  principi
attivi, che prevede che i biocidi contenenti principi attivi  oggetto
di una decisione  di  non  iscrizione  nell'allegato  I  o  IA  della
direttiva  98/8/CE  per  alcuni  o  per  tutti  i  tipi  di  prodotti
notificati, non debbano piu' essere immessi in commercio per  i  tipi
di prodotti in questione quando e' trascorso  un  periodo  di  dodici
mesi dalla data di pubblicazione di tale misura,  a  meno  che  detta
misura non disponga altrimenti; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2009/324/CE del  14
aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
il 15 aprile 2009,  concernente  la  non  iscrizione  di  determinate
sostanze negli allegati I,  IA  o  IB  della  direttiva  98/8/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  sul
mercato di biocidi, dovuta  al  fatto  che  per  alcune  combinazioni
sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti  i
partecipanti si sono  ritirati,  oppure  lo  Stato  membro  designato
relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo  completo
entro i termini di cui all'art. 9 e all'art.  12,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 1451/2007; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici  interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le sostanze ed i tipi di  prodotto  riportati  nell'allegato  al
presente decreto non sono inclusi negli allegati I,  IA  o  IB  della
direttiva 98/8/CE. 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di  prodotti  di
cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000,  n.
174.