IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO  
 
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  15  febbraio  2005,  recante
«Regolamento di  organizzazione  degli  uffici  amministrativi  della
Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  12
aprile 2005, n. 84»; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
amministrativa  in  data  28  gennaio  2010  recante   modifiche   ed
integrazioni al predetto regolamento; 
 
                              E m a n a 
 
le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del  Presidente  del
Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante «Regolamento  di
organizzazione   degli   uffici   amministrativi   della    Giustizia
amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  12  aprile
2005, n. 84 (da ora regolamento): 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 18 del regolamento e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Servizio centrale per l'informatica e  le  tecnologie  di
comunicazione). - 1. Il servizio  centrale  per  l'informatica  e  le
tecnologie di comunicazione, di seguito denominato Servizio, cura  la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi e dei servizi di
informatica e tecnologie  della  comunicazione  (hardware,  software,
reti, procedure) centrali e periferici; cura, altresi',  la  gestione
del sito web della giustizia amministrativa. 
  2. Il Servizio, inoltre, verifica e accerta la corretta ed efficace
esecuzione degli obblighi assunti dalle  imprese  aggiudicatarie  dei
contratti stipulati per le finalita' di cui al comma 1,  individuando
le specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento  delle
obbligazioni contrattuali  e  curando  il  relativo  contenzioso.  Il
Servizio conforma la propria azione  alle  esigenze  di  contenimento
della  spesa  e  di  qualita'  dei  servizi,  secondo  le   modalita'
individuate ai sensi dell'art. 11, comma 4, del  decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. 
  3.  Al  Servizio  e'  preposto  un  magistrato  amministrativo  con
funzione  di  responsabile  ai  sensi  dell'art.   10   del   decreto
legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39.  Lo  stesso e'  nominato  dal
Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentito   il   Consiglio   di
presidenza, tenendo conto del possesso di  specifiche  competenze  ed
esperienze professionali, nonche' della qualifica  e  dell'anzianita'
di  ruolo.  In  particolare,  il  responsabile,  in  conformita'   ai
programmi e alle direttive emanati dal Segretario generale  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, lett. a): 
    a) sovrintende alla predisposizione degli schemi di  contratto  e
degli annessi  capitolati  in  vista  dell'espletamento  delle  gare,
assicurando  che  siano  previste  clausole  contrattuali  idonee   a
garantire le fasi di collaudo e di congrua  sperimentazione,  nonche'
la  costante  adeguatezza,  durante  il  tempo  di   esecuzione   del
contratto,  delle  prestazioni  assunte  dalle  imprese,  della   cui
inesecuzione o inesatta  esecuzione  riferisce  con  immediatezza  al
Segretario generale; 
    b) assicura, nell'ambito dei compiti previsti  dal  comma  2,  la
corretta individuazione e verifica  delle  prestazioni  dovute  dalle
imprese  contraenti,  con  riguardo  agli  aspetti  sia  tecnici  che
contrattuali, rappresentati, per quanto di competenza,  dagli  uffici
di cui al comma 4, lettere a) e b). 
  4. Il responsabile del Servizio e' nominato per un periodo  massimo
di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta  e  fruisce
di una riduzione del carico di lavoro pari alla meta'. 
  5. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato  possono
essere attribuite funzioni vicarie ad uno dei magistrati  addetti  di
cui al comma 7. 
  6.  Il  Servizio  si  articola  nei  seguenti  uffici  di   livello
dirigenziale di seconda fascia: 
    a) "ufficio amministrativo per l'informatica", con il compito  di
provvedere  all'approvvigionamento  e  alla  gestione  delle  risorse
materiali e dei servizi di pertinenza, di  curare,  d'intesa  con  il
dirigente dell'ufficio sistemi e processi, la  predisposizione  degli
schemi  dei  contratti  e  dei  capitolati  tecnici   da   sottoporre
all'approvazione del responsabile del servizio,  nonche'  di  fornire
all'ufficio sistemi e processi la necessaria documentazione  relativa
all'attivita' amministrativa e contrattuale; 
    b) "ufficio sistemi e processi", con  il  compito  di  curare  lo
sviluppo e il governo  integrato  dei  sistemi  e  dei  processi,  la
pianificazione degli interventi, la formazione tecnica del  personale
amministrativo, il supporto agli utenti, i controlli di qualita',  la
fase preparatoria degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 4,  del
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150,   spettanti   al
responsabile   del   servizio,   nonche'   di   fornire   all'ufficio
amministrativo per l'informatica il necessario supporto tecnico. 
  7. Gli uffici di cui al comma 4, nell'ambito dei rispettivi settori
di  competenza,  esplicano  tutte  le  altre  attivita'  di  supporto
necessarie per un efficace e coordinato svolgimento  dei  compiti  di
cui al comma 3, lettere a) e b). 
  8.  Sono  assegnati  al  Servizio  stesso  fino  a  tre  magistrati
amministrativi, in qualita' di addetti,  nominati  dal  Consiglio  di
presidenza della giustizia  amministrativa  sulla  base  di  apposito
interpello. I magistrati addetti rilevano, anche in coordinamento con
i responsabili informatici dei  tribunali  amministrativi  regionali,
delle Sezioni  del  Consiglio  di  Stato  nonche'  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione  Siciliana  le  esigenze  del
personale  e  degli  utenti,  rappresentandole  al  responsabile  del
Servizio,  che  coadiuvano  nell'espletamento  dei  suoi  compiti.  I
magistrati addetti sono nominati per un periodo massimo di tre  anni,
rinnovabili motivatamente per una sola volta. 
  9. Ai magistrati addetti nonche' al magistrato responsabile, di cui
al comma 3, spetta una indennita' da definire a cura del Consiglio di
presidenza. 
  10. Presso il Servizio e'  costituito  un  comitato,  composto  dal
Segretario generale, dai Segretari  delegati,  dal  responsabile  del
Servizio e  dai  magistrati  addetti.  Il  Comitato,  coordinato  dal
Segretario generale o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio: 
    a) definisce, su base triennale, le linee di sviluppo dei servizi
informatici  e  telematici  in  relazione  alle  previsioni  ed  agli
obiettivi giustificati da specifiche disposizioni di legge, anche  in
vista della emanazione delle  direttive  spettanti,  nella  specifica
materia, al Segretario generale, e  tenuto  conto  dell'efficacia  ed
efficienza dei programmi adottati in relazione  ai  limiti  derivanti
dalle disponibilita' di bilancio; 
    b) monitorizza le  verifiche  e  le  risultanze  delle  attivita'
svolte dal Servizio sulla base di apposita relazione predisposta,  in
vista di ciascuna riunione, dal responsabile del  Servizio  medesimo,
esprimendo il suo parere  in  ordine  alle  eventuali  iniziative  di
tutela contrattuale spettanti all'Amministrazione; 
    c) ai fini di un'adeguata verifica  degli  indirizzi  di  massima
forniti dal Consiglio di presidenza  della  giustizia  amministrativa
sulla gestione delle disponibilita' di bilancio ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del Regolamento di autonomia finanziaria  del  Consiglio  di
Stato   e   dei   tribunali   amministrativi    regionali,    informa
quadrimestralmente il Consiglio di presidenza in  ordine  allo  stato
delle verifiche, degli accertamenti e delle valutazioni  compiute  ai
sensi delle precedenti lett. a) e b)».