IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale  n.  145
del 23 giugno 1995)  concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data 8 settembre  2006  dall'Impresa
Sapec Agro SA con sede in Apartado 11 - E.C.Bonfim - 2901-852 Setubal
(Portogallo), diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  NICO   contenente   la   sostanza   attiva
nicosulfuron; 
  Visto il decreto del 29 aprile 2008 di  inclusione  della  sostanza
attiva nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva
2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino  al  31  dicembre
2018  (data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
nicosulfuron in Allegato I), del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 27 marzo 2009 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 4 novembre 2009 da cui risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2018 l'Impresa Sapec Agro SA con sede in Apartado  11 -  E.C.Bonfim -
2901-852  Setubal  (Portogallo)  e'  autorizzata  ad   immettere   in
commercio  il  prodotto  fitosanitario   denominato   NICO   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adeguamenti e  gli  adempimenti  stabiliti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  Direttiva
d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo  2008  per  la  sostanza  attiva
componente. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    kg
0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera  Sapec  Agro  SA  in
Herdade das Praias-2901-852 Setubal (Portogallo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13471. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello